C.A.P. / TAXI – N.C.C.

Quiz (Riservato Allievi iscritti)

Argomenti

ART. 312 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

  1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.

TITOLO I

A – Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.

A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:

  • a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
  • b) impianto di alimentazione;
  • c) impianto elettrico;
  • d) sistema di accensione;
  • e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).

A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.
A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.
A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.
A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

TITOLO II

B – Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.

B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.
B.2. Conoscenza dell’uso economico del veicolo.
B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l’assicurazione del veicolo.
B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.
B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.
B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.
B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.
B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all’interno del paese e al passaggio della frontiera.
B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.
B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.
B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all’interno del paese e al passaggio della frontiera.

2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.

3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8.

4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati
ai punti B.9., B.10. e B.11.

5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9., B.10. e B.11. Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.

6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di
autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di
certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i
punti da B.8. a B.11.

01/92

LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Autoservizi pubblici non di linea
Articolo 1

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Articolo 2
Servizio di taxi
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interna dell’area comunale o comprensoriale.
All’interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1. la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo.
Il servizio pubblico di trasporto persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per le esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Articolo 3
Servizio di noleggio con conducente
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Articolo 4
Competenze regionali
Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l’esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1., al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1. disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5
Competenze comunali
I comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio:
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente.

Articolo 6
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
E’ requisito indispensabile per l’iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall’ottavo e dal nono comma dell’art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111 e dell’articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l’ammissione nel ruolo.
L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
I soggetti che, al momento dell’istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Articolo 7
Figure giuridiche
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2. dell’articolo 1.
Nei casi di cui al comma 1. è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1., la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Articolo 8
Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’ esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza.
L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 9
Trasferibilità delle licenze
La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 10
Sostituzione alla guida
1.I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
a. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, comformemente a quanto previsto dall’articolo 230-bis del codice civile.
b. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

Articolo 11
Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. dell’articolo 4.
Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3., purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Articolo 12
Caratteristiche delle autovetture
Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.
Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
Le autovetture adibiti al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del comune che rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo.
Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l’obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibiti al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13
Tariffe
Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 14
Disposizioni particolari
I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
I comuni, nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell’intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall’obbligo del tassametro. E’ inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi.
Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Articolo 15
Abrogazione di norme
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

10/98


LEGGE REG. 29/10/98, n. 22
«Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia».
(B.U. 2 novembre 1998, n. 44, 1º suppl. ord.)
Titolo I
FINALITA`
Art. 1. — Finalita`. — 1. La Regione Lombardia, nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 (1), con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), nonche´ con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (2) in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) (3), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilita` regionale e locale, garantendo:
a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:
1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio lombardo; tale domanda fa espresso riferimento a specifiche informazioni fornite da enti pubblici e privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonche´ la realizzazione di un sistema integrato della mobilita` e delle relative infrastrutture;
3) l’incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale in un quadro di efficacia, efficienza e produttivita` dell’esercizio;
4) l’integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto e lo sviluppo di tecnologie, anche innovative, al fine di migliorare le modalita` di utilizzo del mezzo pubblico;
5) l’adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce piu` deboli;
6) il miglioramento della mobilita`, della vivibilita` urbana e della salvaguardia dell’ambiente, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e di inquinamento;
7) la funzionalita` e la qualita` del sistema infrastrutturale mediante l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
8) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;
9) il superamento degli assetti monopolistici e l’introduzione di regole di concorrenzialita` nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
10) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in societa` per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 422/1997 (2);
11) il monitoraggio della mobilita` regionale favorendo lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali o alla Regione;
12) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
b) il conferimento, mediante il trasferimento o la delega alleprovince, ai comuni ed agli altri enti locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarieta` secondo le rispettive dimensioni territoriali, di responsabilita` ed unicita` dell’amministrazione della funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneita` ed economicita`, di copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell’utenza, per quantoconcerne la quantita`, la qualita` e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonche´ il controllo delle politiche tariffarie attraverso l’istituzione dell’Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all’art. 15 (4).

(1) Sta in I 1.6.
(2) Sta in questa stessa voce.
(3) Sta in I 1.5.
(4) La lettera e` stata sostituita dal primo comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 2. — Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. — 1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilita` terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell’ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale e` classificato ai commi seguenti.
2. I servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997 (1) costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.
3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:
a) servizi di linea;
b) servizi finalizzati ai sensi dell’art. 85 del decreto legislati-vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) (2) e successive modifiche ed integrazioni.
4. I servizi automobilistici di linea si articolano in:
a) comunali: svolti nell’ambito del territorio di un comune;
b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provinciacon i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densita` di fermate;
c) interurbani: svolti nel territorio di piu` comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. b);
d) regionali: interurbani che collegano sedi di significativefunzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.
5. I servizi automobilistici finalizzati, di linea e non di linea, si articolano in:
a) di collegamento al sistema aeroportuale;
b) effettuati con modalita` particolari in aree a domanda debole, di cui all’art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 422/1997 (1), anche con servizi a chiamata;
c) di gran turismo, aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico ambientali e paesaggistiche delle localita` da essi servite;
d) effettuati con autobus destinati al servizio di linea e al servizio di noleggio autorizzati ex artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
6. I servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata si effettuano in ambito comunale o di area urbana o interurbana.
7. I servizi pubblici con unita` di navigazione si articolano in:
a) di linea per trasporto di persone o cose;
b) non di linea in conto terzi per trasporto, rimorchio e trai-
no di persone o cose.
8. Per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico di linea gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, possono prevedere modalita` particolari di svolgimento del servizio stesso secondo i criteri dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (1).
9. La Giunta regionale definisce, d’intesa con le province e con i comuni capoluogo di provincia, forme di sperimentazione con sistemi innovativi e tecnologie avanzate per i servizi di trasporto pubblico determinandone modalita` e tempistica. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell’ambito di propria competenza, autorizzano l’effettuazione di tali servizi e ne regolamentano l’esercizio.

Titolo II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 3. — Funzioni della Regione. — 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:
a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilita` ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;
b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;
c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997 (1), ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell’accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del
29 luglio 1991 (1);
d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti lo-cali;
e) definisce, secondo le procedure di cui all’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 422/1997 (1), il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita` dei cittadini su tutto il territorio regionale;
f) individua, per il trasporto in territori a domanda debole,i criteri per l’espletamento dei servizi di linea, nei modi e con le forme di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (1);
g) regolamenta i sistemi di integrazione tariffaria e le modalita` di determinazione delle tariffe;
h) approva i programmi triennali dei servizi di trasporto
pubblico locale;
i) cura il sistema informativo trasporti e mobilita`;
j) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialita` del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo;
k) riconosce il ruolo strategico dell’intermodalita` promuovendo un programma strutturato per l’intero comparto entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge; k bis) programma la realizzazione di idroscali e idrosuperfici sulle acque del demanio lacuale per attivita` di trasporto con finalita` turistico-ricreative (2).
2. La Regione svolge inoltre compiti di regolamentazione e di gestione. In particolare:
a) assegna ed eroga alle province le risorse finanziarie disponibili per l’esercizio dei servizi attribuiti alle competenze provinciali (3);
b) assegna ed eroga al comune di Milano ed ai comuni capo-luogo di provincia, previa richiesta alla Regione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla definizione del livello dei servizi minimi di cui all’art. 17, comma 2, le risorse finanziarie disponibili per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 6;
b bis) assegna ed eroga ai comuni e alle province le risorse finanziarie per l’esercizio dei servizi di cui all’art. 5, comma 1 bis) (4);
c) assegna ed eroga alle comunita` montane ed ai comuni montani contributi per l’espletamento del servizio e per l’acquisto degli automezzi previsti dall’art. 41 della L.R. 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) (5);
d) individua i servizi di linea regionali, di cui all’art. 2, com-ma 4, lett. d) e li assegna alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
e) promuove e organizza i collegamenti aeroportuali;
f) svolge compiti di regolamentazione, anche mediante con-sorzi o societa` cui possono partecipare gli enti locali interessati, del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda e d’Iseo, previo risanamento tecnico-economico di cui all’art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (1);
g) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, aisensi dell’art. 98 del D.P.R. 616/1977 (6) e relative leggi regionali applicative, le modalita` per l’utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
h) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di
usi e di gestione del demanio delle acque interne;
i) vigila sulla regolarita` del servizio effettuato dalle unita` di navigazione interna adibite a servizi pubblici di linea e a servizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici) (6) (7);
j) svolge compiti di regolamentazione e di gestione dei servizi elicotteristici;
k) approva le modalita` operative per l’organizzazione dei servizi di noleggio.

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) La lettera e` stata aggiunta dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(3) La lettera e` stata modificata dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(4) La lettera e` stata aggiunta dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(5) Sta in I 7.3.
(6) Sta in I 1.6.
(7) La lettera e` stata sostituita dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della
L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

Art. 4. — Funzioni delle province. — 1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all’art. 2, comma 4, lett. c), gia` esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) (1) e relativi provvedimenti attuativi nonche´ le funzioni gia` delegate ai sensi della L.R. 6 gennaio 1979, n. 3 (1). (2)
2. Sono altresı` trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:
a) i servizi di linea regionali di cui all’art. 2, comma 4, lett.
d) e i servizi di gran turismo, di cui all’art. 2, comma 5, lett.
c), assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;
b) i servizi in aree a domanda debole di cui all’art. 2, comma
5, lett. b);
c) l’individuazione, d’intesa con i comuni interessati, dei
servizi di area urbana di cui all’art. 2, comma 4, lett. b);
d) l’approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche ipiani per la mobilita` delle persone disabili, previsti dall’art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate) (3);
e) l’assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assi-curare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all’art. 3, comma 2, lett. b);
f) le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi dicui all’art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5 lett. b), la stipula dei relativi contratti e l’erogazione dei corrispettivi;
g) l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli
obblighi contrattuali;
h) il rilascio di autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
i) il rilascio, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 285/1992, del nul-la osta per l’immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5, lett. a) e b);
j) l’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita` dell’esercizio delle ferrovie ed altri servizi di trasporto) (1) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarita` del servizio di trasporto su strada, della idoneita` del percorso, delle sue variazioni, nonche´ dell’ubicazione delle fermate dei servizi di linea regionali di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati con modalita` particolari in aree a domanda debole di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), e dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale e di gran turismo di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e c). Relativamente ai servizi regionali di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d) ed ai servizi automobilistici finalizzati di collegamento aeroportuale e di gran turismo di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e c), che interessano il territorio di piu` province, la Giunta regionale, al fine di assicurare economicita` di gestione, definisce uno schema di accordo-tipo, favorendone la sottoscrizione da parte delle province interessate. I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara, ovvero relativi ai servizi di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ed assentiti mediante autorizzazione ai sensi dell’articolo 20, comma 8, coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti, non necessitano di ulteriori accertamenti (4);
k) lo svolgimento, ai sensi del D.P.R. 753/1980 (1) delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale, e agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, comma 1 bis, lett. b) (5);
l) l’erogazione nelle forme e con le modalita` previste dalla presente legge dei finanziamenti per assicurare i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all’art. 5, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Criteri per la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini dell’erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale) (1), come sostituito dall’art. 30 della presente legge, qualora non ricompresi in comunita` montana; l bis) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 422/1997 (1), sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine (6);
m) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attivita` di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), nel rispetto dei criteri individuati con apposito atto della Giunta regionale (7).
2-bis. Per l’esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta di cui al comma 2 lettere h) e i), concernenti le aziende di trasporto pubblico locale concessionarie in piu` province o in piu` comuni, la Giunta regionale, onde assicurare economicita` di gestione, definisce uno schema di accordo tipo favorendone la sottoscrizione da parte degli enti locali interessati (8).
3. Sono delegate alle province le funzioni concernenti:
a) l’accertamento dei requisiti di idoneita` per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6 della legge 21/1992 (9);
b) l’autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorita` competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune lacuale (10);
b-bis) le autorizzazioni all’uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorita` competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche (6);
c) l’iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonche´ la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli artt. 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli artt. 67, 146 e 147 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R.
631/1949;
d) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certi-ficati di navigabilita` o idoneita` a svolgere tutte le attivita` correlate, ai sensi degli artt. 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli artt. 36, 67 e 69 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949;
e) la vigilanza sull’attivita` delle scuole nautiche ai sensi dell’art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431;
e bis) l’autorizzazione di apertura delle scuole nautiche (11); f) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, ai sensi degli artt. 226 e 227 del codice della navigazione e artt. 129 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con
D.P.R. 631/1949;
g) le funzioni di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1991,
n. 264 (Disciplina dell’attivita` di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di idoneita` professionale all’esercizio dell’attivita` di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l’indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l’attivita` istruttoria connessa al rilascio dell’attestato. 4. Resta ferma la competenza delle province riguardante l’istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico.
5. Le province adottano, per quanto di competenza, con le modalita` di cui all’art. 18, comma 2, i programmi triennali dei servizi.

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Il comma e` stato modificato dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(3) Sta in S 1.11.
(4) La lettera e` stata sostituita dal secondo comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1. (Sta in questa stessa voce).
(5) La lettera e` stata modificata dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(6) La lettera e` stata aggiunta dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).
(7) La lettera e` stata aggiunta dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.
(8) Il comma e` stato aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2
febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).
(9) Sta in T 11.2.
(10) La lettera e` stata sostituita dal terzo comma dell’art. 10 della L.R. 12
gennaio 2002, n. 1. (Sta in questa stessa voce).
(11) La lettera e` stata aggiunta dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 5. — Funzioni delle comunita` montane. — 1. La Regione trasferisce alle comunita` montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativi a: (1)
a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, scio-
vie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;
b) espletamento del servizio di vigilanza sull’esercizio di im-pianti a fune di loro competenza;
c) ……………………………………………………………………………. (2). 1-bis. Le funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui all’art. 5 della L.R. 19/1989 (3), come sostituito dall’art. 30, ivi compresa l’erogazione dei finanziamenti per assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, sono trasferite:
a) al comune nel caso in cui l’impianto operi nel territorio
comunale o nell’area urbana;
b) alla provincia qualora l’impianto operi in ambito interurbano (4).
2. Restano ferme le competenze delle comunita` montane riguardanti l’istituzione, sentita la provincia, di eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico delle medesime comunita` montane, nonche´ le competenze in materia di servizi di trasporto di cui all’art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
3. La singola comunita` montana puo` affidare l’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi del comma 1 alla provincia di appartenenza, previo accordo di programma.

(1) Il capoverso e` stato modificato dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) La lettera e` stata abrogata dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(3) Sta in questa stessa voce.
(4) Il comma e` stato aggiunto dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 6. — Funzioni dei comuni. — 1. Sono trasferiti ai comuni, anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) (1), le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti: (2)
a) le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi dicui all’art. 2, comma 4, lett. a), b), comma 5, lett. b) e comma 6, nonche´ la stipula dei relativi contratti di servizio e l’erogazione dei corrispettivi;
b) l’accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo, dicui all’art. 5, comma 7, del D.P.R. 753/1980 (3) relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarita` del servizio del trasporto su strada, della idoneita` del percorso, delle sue variazioni, nonche´ dell’ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalita` particolari in aree a domanda debole di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti (4);
c) la vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali;
d) l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
e) il rilascio, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 285/1992, dell’autorizzazione per l’immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) e b) e comma 5 lett. b) e per l’effettuazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa;
f) l’espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti:
1) gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell’area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;
2) gli ascensori e le scale mobili;
3) le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche;
4) gli impianti a fune e relative infrastrutture di cui all’art.5, comma 1 bis, lettera a) (5);
g) l’erogazione di finanziamenti atti ad assicurare i servizifuniviari o funicolari di trasporto pubblico locale espletati con gli impianti di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. 19/1989 (3), come sostituito dall’art. 30 operanti nel territorio comunale o in area urbana (6);
h) ……………………………………………………………………………. (7).
2. Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti il rilascio:
a) delle concessioni per l’utilizzo dei beni del demanio la quale e dei porti interni; a tali funzioni accedono anche l’accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti (8);
b) delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale per finalita` turistico-ricreative di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 616/77 (9), successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonche´ delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all’art. 89, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (10), all’avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 (10); (6)
c) delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali delNaviglio Grande e Pavese, nonche´ l’accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
d) delle autorizzazioni, in accordo con le autorita` competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento per la navigazione interna approvato con D.P.R. 631/1949 limitatamente ai bacini lacuali (11).
2-bis. Spettano altresı` ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli articoli 151 e 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 353), nonche´ agli articoli 33 e 37 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), salva l’applicazione degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attivita` urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) fino all’entrata in vigore del d.lgs 380/2001, per gli interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale (12).
3. Le funzioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. h).
4. Restano ferme le competenze dei comuni riguardanti:
a) l’istituzione, sentita la Regione, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi con oneri finanziari a loro carico;
b) l’elaborazione dei piani urbani del traffico di cui all’art.36 del D.Lgs. 285/1992;
c) gli adempimenti previsti all’art. 14, comma 5, del D.Lgs.422/1997 (3).
5. I comuni di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) adottano per quanto di competenza programmi triennali dei servizi con le modalita` di cui all’art. 18.
6. I comuni possono affidare, previo accordo di programma, l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 alla comunita` montana o alla provincia di appartenenza.

(1) Sta in I 7.1.
(2) Il capoverso e` stato modificato dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(3) Sta in questa stessa voce.
(4) La lettera e` stata sostituita dal quarto comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(5) Il punto e` stato sostituito dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(6) La lettera e` stata sostituita dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n.1.
(7) La lettera e` stata abrogata dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(8) La lettera e` stata sostituita dal quinto comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(9) Sta in I 1.6.
(10) Sta in I 5.4.
(11) La lettera e` stata sostituita dal sesto comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(12) Il comma e` stato aggiunto dalla lett. a) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

Art. 6-bis. — Gestioni associate di bacino lacuale. — 1. La Regione Lombardia, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d’incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze conferite.
2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, devono essere costituite con una delle modalita` previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) (1). Alle gestioni associate tra i comuni possono partecipare altresı` le province del bacino lacuale. Nel caso di cui al periodo precedente le competenze degli enti aderenti alle gestioni associate sono esercitate dall’ente individuato nella convenzione o con le modalita` da essa previste.
3. Le gestioni associate, nel rispetto delle norme vigenti, adottano specifici regolamenti per gestire le funzioni affidate in modo efficace e trasparente.
4. Le gestioni associate attuano il programma regionale di valorizzazione del demanio. La Regione provvede al trasferimento delle somme per le opere o manutenzioni programmate all’ente di riferimento della gestione associata.
5. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti la Giunta regionale autorizza la direzione generale competente ad avvalersi delle gestioni associate e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attivita` riservate alla Regione e in particolare per:
a) ottimizzare l’interscambio di informazioni tra i diversi li-velli gestionali finalizzato ad ottenere un costante ritorno di informazioni dal territorio;
b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalita` specifici per la gestione ottimale delle deleghe conferite;
c) garantire una applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia. 6. Le gestioni associate per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione provvedono con le seguenti risorse:
a) percentuale dei canoni demaniali di loro diretta spettanza;
b) percentuale dei canoni demaniali di spettanza dei comuni aderenti;
c) eventuali trasferimenti regionali integrativi pattuiti con apposita convenzione triennale tra la Regione e ogni gestione associata. La convenzione e` rinnovata previa verifica dell’efficacia delle attivita` svolte (2).

(1) La lettera e` stata sostituita dal quarto comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(2) L’articolo e` stato aggiunto dal settimo comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 7. — Funzioni soppresse. — 1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:
a) all’approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
b) all’assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
c) alla presa d’atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facolta` agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse);
d) all’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. 616/1977 (1).

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO E DELLA MOBILITA`
Art. 8. — Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilita` e dei trasporti. — 1. Gli strumenti di programmazione sono:
a) il piano regionale della mobilita` e dei trasporti, di cui all’art. 9;
b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all’art. 11;
c) i piani provinciali di bacino della mobilita` e dei trasporti, di cui all’art. 12;
d) i piani urbani del traffico, di cui all’art. 13.
2. Al fine della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale e` istituita, presso la competente direzione generale, la consulta della mobilita` e dei trasporti che e` nominata con decreto del presidente della Giunta regionale o dell’assessore delegato e dura in carica per l’intera legislatura.
3. La consulta di cui al comma 2 e` composta da:
a) assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilita` o suo delegato;
b) assessori provinciali competenti in materia di trasporti e/o viabilita`;
c) presidenti dell’Unione province lombarde (UPL), dell’As-sociazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni comunita` ed enti montani (UNCEM);
d) presidente dell’unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’Ente nazionale per le strade (ANAS);
h) un rappresentante delle societa` autostradali aventi concessioni in atto sul territorio regionale;
i) i rappresentanti delle aziende ferroviarie operanti nel territorio della Regione;
j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale (1); j bis) un rappresentante di ciascuna direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente (2).

(1) Il comma e` stato sostituito dal comma 123 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) La lettera e` stata aggiunta dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

Art. 9. — Piano regionale della mobilita` e dei trasporti. — 1. Il piano regionale della mobilita` e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:
a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche,in relazione all’evoluzione dell’offerta infrastrutturale e della domanda di mobilita` generata dal sistema territoriale lombardo, nonche´ agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
b) indicare l’assetto delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare in base a espliciti criteri di:
1) congruita` territoriale;
2) funzionalita` e innovazione tecnologica trasportistica;
3) sostenibilita` ambientale;
4) accettabilita` sociale;
5) riequilibrio modale del sistema dei trasporti;
c) individuare gli strumenti attuativi, economici e finanziari per la realizzazione degli interventi anche mediante modelli di finanziamento pubblico e privato o esclusivamente privato;
d) organizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi del piano anche al fine della valutazione della loro efficacia e del riadeguamento delle azioni e previsioni dello stesso.
2. Il piano regionale della mobilita` e dei trasporti puo` articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative:
a) al trasporto ferroviario;
b) alla viabilita` autostradale e stradale di rilevanza regionale;
c) al trasporto aereo;
d) al trasporto lacuale e fluviale;
e) all’intermodalita` e alla logistica (1).
3. La proposta di piano ovvero di singola sezione funzionale viene adottata con deliberazione della Giunta; sulla medesima proposta la Giunta regionale acquisisce il parere degli enti locali, delle organizzazioni sindacali ed economiche maggiormente rappresentative a livello regionale e delle diverse realta` sociali e culturali, al fine di procedere ad un esame congiunto dello schema di piano (2).
4. La Giunta regionale trasmette la proposta al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione con propria deliberazione.

(1) Il comma e` stato sostituito dall’ottavo comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1. (Sta in questa stessa voce).
(2) Il comma e` stato sostituito dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 10. — Investimenti e accordi di programma. — 1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilita` e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell’ambito del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall’art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita` della Regione) (1), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19 (1), quale strumento annuale di verifica e rimodulazione degli obiettivi programmatici e degli stanziamenti finanziari nel triennio di pertinenza del bilancio pluriennale, e finanziati dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale.
1-bis. La Regione promuove interventi per il ripristino, riadattamento e ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto anche storici per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali (2).
1-ter. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e gli operatori pubblici e privati interessati, predispone biennalmente i piani degli interventi di cui al comma 1-bis ed approva i criteri e le procedure di assegnazione dei relativi contributi (2).
2. Per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, coinvolgente una molteplicita` di soggetti pubblici e privati ed implicante decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statale, regionale e degli enti locali, la Giunta regionale si avvale degli strumenti della programmazione negoziata ed, in particolare, dell’accordo di programma-quadro di cui all’art. 2, comma 203, lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (3). 3. L’accordo di programma-quadro individua gli obiettivi, le finalita`, l’impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di realizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, i tempi di erogazione e il periodo di validita` dell’accordo.

(1) Sta in I 5.4.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).
(3) Sta in I 6.0.

Art. 11. — Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne. — 1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d’acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, e` redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l’altro i criteri di valutazione degli interventi nonche´ i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.
2. Il programma di cui al comma 1 e` approvato dal Consiglio regionale.
3. I proventi delle concessioni di cui all’art. 6, comma 2, lettere
a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l’esercizio delle attivita` amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale puo` essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente e` destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1 (1).
3-bis. Dal 1º gennaio 2002 l’ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale e` determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Il canone di concessione e` calcolato distintamente per il valore dell’area concessa (tab. B) e per il valore dell’opera o struttura, eventualmente gia` realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto e` unico e corrisponde al valore del solo spazio occupato dall’unita` di navigazione (tab. A). In caso di occupazione senza titolo e` dovuto un indennizzo il cui ammontare e` pari al canone maggiorato del trenta per cento. La Giunta regionale e` autorizzata a stabilire particolari condizioni di concessione ad enti pubblici territoriali interessati alla valorizzazione del demanio per uso pubblico. La Giunta regionale stabilisce periodicamente l’aggiornamento del coefficiente comunale di cui alle tabelle sopraddette facendo riferimento ai valori medi immobiliari. Con apposito provvedimento della Direzione generale competente, il valore base del canone indicato in tabella e` aggiornato nella misura dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il canone della singola concessione, comprese quelle in essere, e` aggiornato al nuovo valore con effetto dall’anno solare successivo. Nei casi non definiti nelle tabelle allegate alla presente legge, il canone annuo e` determinato facendo riferimento alla tipologia piu` simile. Il canone risultante dall’applicazione delle tabelle suddette e` sempre arrotondato all’euro intero inferiore. Per i laghi Ceresio, Garda, Iseo, Lario e Maggiore il canone minimo annuo, per ogni tipologia di concessione (ormeggio, area, struttura), e` stabilito in cento euro. Per gli altri laghi e per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda il canone minimo annuo e` determinato, per ogni tipologia di concessione, in sessanta euro. Nei porti regionali i comuni o le gestioni associate con apposito regolamento possono prevedere concessioni di ormeggio a settimane, a giorni o ad ore, nonche´ l’utilizzazione dell’ormeggio, a seguito di dichiarazione di non uso dello stesso da parte del concessionario. Il medesimo regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale, disciplina i canoni e le modalita` di assegnazione
nonche´ tariffe particolari per eventuali servizi accessori. Per l’ormeggio temporaneo gli enti delegati possono approntare campi boa in cui applicare tariffe definite sulla base dei servizi effettivamente resi. Ai canoni inerenti alle concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, non si applica l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, prevista dall’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni (2).
3-ter. Le gestioni associate di bacino lacuale o, in assenza, la Giunta regionale possono incrementare o diminuire i canoni demaniali nella misura massima del trenta per cento. Tale variazione puo` essere articolata per singoli comuni o per singole tipologie. Ove la variazione sia decisa dalla gestione associata, la maggiore entrata e` interamente introitata dalla gestione associata medesima. Le maggiori risorse sono finalizzate ad interventi di manutenzione, di ripristino ambientale e valorizzazione del patrimonio demaniale (3).
3-quater. I canoni sono dovuti per l’intera annualita` qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell’anno solare, per meta` qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell’anno solare. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravita`, indipendente dalla volonta` del concessionario e che comporti una minore utilizzazione del bene oggetto della concessione, il canone e` ridotto alla meta` di quello applicato in via normale (4).
3-quinquies. In caso di nuova concessione il canone deve essere corrisposto all’atto del rilascio del provvedimento concessorio; e per gli anni successivi entro il 28 febbraio. Lo spazio acqueo o a terra occupato viene calcolato in metri quadrati tenendo conto di tutte le aree comunque sottratte all’uso pubblico, anche se temporaneamente. Per specifiche categorie d’uso possono essere stabiliti moduli minimi forfettari (4).
L’ammontare della garanzia che il concessionario deve prestare per il rilascio della concessione e` pari a due annualita` per le concessioni la cui durata e` superiore ai quindici anni ed e` pari ad una annualita` nel caso la concessione sia inferiore ai quindici anni. Nel caso l’ammontare della garanzia sia inferiore a quattrocento euro, l’autorita` demaniale puo` decidere l’esonero dalla prestazione (5).
3-sexies. I comuni hanno titolo di preferenza nell’assegnazione in gestione di porti lacuali esistenti o prima del rinnovo di concessioni di porti in scadenza. Nel caso i comuni decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone concessorio purche´ si impegnino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Apposita convenzione tra la Regione e il comune interessato regolera` i canoni d’uso dei posti barca che potranno essere riscossi interamente dal comune e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni possono delegare la gestione a forme associate o ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali (6) (4).
Le norme previste nel presente comma si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Nell’apposita convenzione saranno regolati tutti i canoni concessori inerenti a tali zone portuali (7).
3-septies. Le unita` di navigazione sino ad 8 metri di proprieta` dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti di ormeggio nei porti (4).
3-octies. Le unita` di navigazione professionali con attivita` non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi (4).

(1) Il comma e` stato sostituito dal comma 135 della L.R. 5 gennaio 2000,n. 1.
(2) Il comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e` stato sostituito dal nono comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, poi dalla lett. b) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5 e modificato dalla lett. a) del quarto comma dell’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.
(3) Il comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e` stato sostituito dal decimo comma dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(4) Il comma e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.
(5) Il capoverso e` stato aggiunto dal comma 11 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(6) Sta in I 7.1.
(7) Il capoverso e` stato aggiunto dal comma 12 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 11-bis. — Occupazioni demaniali abusive. — 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, se previste, l’occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell’occupazione oltre il termine previsto dalla concessione, comporta il pagamento del canone evaso, gli interessi legali e una penale pari al 100% del canone dovuto.
2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un’annualita` oltre il termine del 28 di febbraio comporta il pagamento del canone piu` una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza suddetta. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale e` pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreche´ il canone venga corrisposto prima dell’accertamento dell’infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.
3. In caso di accertamento dell’infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento la concessione e` considerata decaduta.
4. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 a un massimo di L. 2.000.000, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) (1) e successive modificazioni e integrazioni (2).

(1) Sta in I 5.8.
(2) L’articolo e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche commi 4, 5 e 6 medesimo articolo. (Sta in I 5.4).

Art. 11-ter. — Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi. — 1. E` vietato abbandonare e depositare unita` di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unita` di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione, sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti delegati o degli enti affidatari, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore e` tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.
3. Gli enti delegati o i soggetti affidatari curano, altresı`, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalita` delle vie di navigazione e l’uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza.
4. Le unita` di navigazione, i relitti e gli altri beni rimossi sono conservati in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3 puo` essere disposta la distruzione o la messa all’asta.
5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all’inizio del procedimento devono essere pubblicati all’albo pretorio del comune, ove e` stato ritrovato il bene o il relitto, per almeno quindici giorni consecutivi (1).
(1) L’articolo e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche commi 4, 5 e 6 medesimo articolo. (Sta in I 5.4).
Art. 11-quater. — Disposizioni contro l’inquinamento delle acque. — 1. In tutte le acque interne nonche´ sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze e` vietato:
a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi,
di detriti o di acque di sentina;
c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall’unita` di navigazione.
2. Le unita` di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che tali scarichi avvengano secondo le norme comunitarie e nazionali vigenti.
3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l’installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attivita` di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma previsto dall’articolo 11.
4. La destinazione permanente a residenza e attivita` commerciale e` vietata su unita` di navigazione e galleggianti, qualora gli stessi siano ancorati saldamente e continuativamente assicurati alla riva o all’alveo.
5. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore e` tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000 (1).
5-bis. Nei tratti urbani dei canali navigabili gli enti delegati possono rilasciare concessione di occupazione di spazio acqueo ai fini dell’esercizio di attivita` commerciali su unita` di navigazione e galleggianti, ancorati saldamente alla riva o all’alveo, purche´ sia accertato il rispetto:
a) delle disposizioni di cui al comma 1;
b) delle norme urbanistiche della zona di attracco e siano pagati i conseguenti oneri di urbanizzazione, se dovuti;
c) delle norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra;
d) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili (2).

(1) L’articolo e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche commi 4, 5 e 6 medesimo articolo.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal comma 13 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 11-quinquies. — Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna. — 1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente e` effettuata, ai sensi della L.R. 90/1983 (1), dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonche´ dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente delle Giunta regionale o suo delegato regola la materia con apposite ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e del regolamento di navigazione interna.
2. Gli agenti regionali, nell’ambito della loro attivita`, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attivita` di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la regione ha competenza amministrativa, in qualita` di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del codice della navigazione interna (r.d. n. 327 del 30 dicembre 1942), nonche´ dell’articolo 150 del regolamento della navigazione interna, approvato con D.P.R. n. 631 del 28 giugno 1949.
3. Gli agenti regionali sono nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.
4. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 1.000.000, ove non diversamente previsto ai sensi della L.R. 90/1983 (1), e successive modificazioni e integrazioni. Per l’applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla L.R. 90/1983 (1).
5. Gli avvisi conseguenti ai processi verbali di accertamento di violazione emessi dai soggetti abilitati devono indicare il canone, le sanzioni e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
6. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e` stata accertata la violazione. Nel caso di somme versate ma non dovute puo` essere richiesto il rimborso entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e` stato accertato il diritto alla restituzione.
7. Per la riscossione coattiva delle entrate di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, si procede secondo le modalita` previste dall’articolo 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e successive modificazioni e integrazioni.
8. Nei casi di violazione delle disposizioni prescritte in materia di navigazione e di demanio, e` ammesso il pagamento di una somma ridotta nei limiti e con le modalita` di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (1) e successive modificazioni ed integrazioni.
8-bis. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all’estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore di cui sopra non provveda al pagamento immediato, l’unita` di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato (2).
9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui ai commi 8 e 8-bis, il rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 (1) e successive modificazioni ed integrazioni e` trasmesso al comune del luogo dove la violazione e` stata consumata. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al sopraddetto comune scritti

difensivi e documenti, nonche´ richiesta di essere sentiti, ai sensi e con le modalita` di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981 (1). L’organo competente ai sensi delle norme di organizzazione del comune stesso, qualora ritenga fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento con la procedura e gli effetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 689/1981 (1) (3).
10. ……………………………………………………………………………… (4).
11. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice competente del luogo in cui e` stata commessa la violazione, con la procedura e nei termini indicati negli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981 (1) e successive modifiche ed integrazioni (5).

(1) Sta in I 5.8.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal comma 14 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(3) Il comma gia` sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato ulteriormente sostituito dal comma 15 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(4) Il comma e` stato abrogato dal comma 16 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(5) L’articolo e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Vedi anche commi 4, 5 e 6 medesimo articolo.

Art. 11-sexies. — Regolamento del demanio della navigazione interna. — 1. La Giunta regionale disciplina con regolamento la gestione del demanio della navigazione interna, costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento del demanio della navigazione interna, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l’uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l’affidamento delle stesse, i rapporti tra la Regione e gli enti delegati e le modalita` per l’effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all’entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente legge e le direttive regionali emanate in materia.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1 puo` stabilire particolari modalita` di determinazione dei canoni demaniali relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l’uso pubblico o di miglioramento della qualita` ambientale e paesaggistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1, determina le modalita` per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio purche´ ne sia garantito l’uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all’investimento realizzato, all’uso pubblico garantito e al ritorno economico dell’investimento.
4. Le modalita` relative al rilascio delle concessioni e alla determinazione dei canoni di cui ai commi 2 e 3 sono individuate tenendo conto della necessita` di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell’uso pubblico degli stessi (1).
(1) L’articolo e` stato aggiunto dalla lett. c) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
Art. 11-septies. — Disciplina della circolazione nautica. — 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, disciplina, con appositi regolamenti, la circolazione sulle vie navigabili attraverso:
a) la definizione di regole di circolazione sia generali che specifiche per ogni via navigabile;
b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limi-ti alla circolazione nautica e limiti di velocita` per l’unita` di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unita` di navigazione pubblica;
d) la classificazione delle vie navigabili con l’indicazionedelle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realiz-zazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;
f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.
2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde (1).
(1) L’articolo e` stato aggiunto dalla lett. c) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
Art. 12. — Piani provinciali di bacino della mobilita` e dei trasporti. — 1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilita`, approvano il piano di bacino della mobilita` e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilita` delle persone disabili, previsti dall’art. 26, comma 3, della L. 104/1992 (1).
2. Coerentemente con il piano regionale della mobilita` e dei trasporti e sulla base dell’analisi della domanda e dell’offerta di mobilita` e dell’evoluzione insediativa e socio-economica, i piani provinciali di bacino definiscono la programmazione degli interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio modale dei trasporti e a migliorare l’accessibilita` al sistema economico insediativo locale con lo scopo di:
a) favorire l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, con riferimento anche all’intermodalita` e alla logistica;
b) organizzare l’offerta del trasporto pubblico locale su gomma coordinandola con quella ferroviaria;
c) migliorare l’accessibilita` agli interscambi di trasporto pubblico locale;
d) favorire la mobilita` delle persone disabili.
3. Al fine dell’individuazione del programma degli investimenti, connessi con l’attuazione del piano, le province partecipano alla definizione dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 2, comma 203, lettera c), della legge 662/1996 (2).

Art. 13. — Pianificazione del traffico urbano. — 1. Per migliorare la mobilita` e la vivibilita` delle aree urbane, per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, per ridurre il traffico e l’inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonche´ i comuni individuati dalla Regione, approvano i Piani urbani del traffico (PUT) di cui all’articolo 36, commi 1 e 2 del D.Lgs.
285/1992 (1).
2. I singoli piani urbani del traffico, approvati dai comuni, sono trasmessi alla provincia interessata.
3. Al fine di assicurare il coordinamento dei piani urbani del traffico, i comuni individuati dalla Regione definiscono, anche mediante la stipula di accordi di programma, criteri omogenei per l’approvazione dei piani stessi.
4. I piani urbani del traffico sono predisposti nel rispetto delle direttive gia` emanate o da emanarsi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonche´ degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La Regione incentiva la redazione dei piani urbani del traffico, in via prioritaria per i comuni con popolazione inferiore ai centomila abitanti.
(1) Il comma e` stato sostituito dal comma 17 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Art. 14. — Controllo e vigilanza. — 1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarita` e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari.
Art. 15. — Organo di garanzia del trasporto pubblico. — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura di un Organo di garanzia del trasporto pubblico, stabilendone altresı` le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalita` di relazione con la Regione, con gli enti locali destinatari dei trasferimenti delle funzioni in materia di programmazione e di affidamento dei servizi del trasporto pubblico, nonche´ con i gestori dei servizi medesimi.
2. L’Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralita` e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle modalita` e procedure di affidamento dei servizi, al rispetto delle normative comunitarie e del contenuto dei contratti di servizio successivi all’aggiudicazione delle gare.
3. L’Organo di garanzia del trasporto pubblico svolge altresı` funzioni di tutela dell’utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario, proponendo ai soggetti titolari del servizio eventuali interventi sui gestori; verifica la corretta diffusione di informazioni sul servizio del trasporto pubblico; promuove l’adozione della Carta dei servizi di trasporto pubblico locale; esprime pareri e formula osservazioni sulla qualita` dei servizi e sulla tutela dei consumatori su richiesta della Regione e degli enti locali titolari del servizio (1).
(1) L’articolo, gia` modificato dalle LL.RR. 27 marzo 2000, n. 18 e 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato sostituito dal comma 18 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Art. 16. — Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico. — 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonche´ ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.
2. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (1), dal personale delle aziende di trasporto a cio` espressamente incaricato. L’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della L. 689/81 (1) e` emessa dal direttore dell’azienda pubblica o privata di trasporto.
3. I proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.
4. Le aziende sono tenute ad attrezzarsi per garantire l’acquisto da parte degli utenti del documento di viaggio anche nei periodi di chiusura delle biglietterie.

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Capo I
Disposizioni comuni alla gomma e al ferro
Art. 17. — Servizi minimi. — 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita` dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti, nel rispetto dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:
a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita` dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento atmosferico e acustico (1).
1-bis. Gli enti locali affidanti definiscono specifici programmi di sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con altrettanti mezzi non convenzionali, alimentati a gasolio ecologico, nonche´ alimentati con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera. I programmi devono prevedere una quota minima di rinnovo del parco mezzi pari al cinque per cento nel primo anno di vigenza del contratto di servizio, sino al raggiungimento di una quota di almeno il cinquanta per cento di mezzi ecologici sull’intero parco mezzi, entro la scadenza del contratto medesimo (2).
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 422/1997 (3), previa intesa con le province e con i comuni regolatori dei servizi di linea urbani, ai sensi dell’art. 30, comma 1, sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:
a) soddisfacimento della domanda di trasporto pendolare;
b) accessibilita` alle funzioni territoriali generatrici della domanda non pendolare;
c) intermodalita`, garantendo l’accessibilita` alle aree d’interscambio della rete dei trasporti regionali;
d) accessibilita` alle aree urbane;
e) incentivazione all’uso di modi di trasporto non inquinanti;
f) incentivazione dei servizi espletati con modalita` particolari;
g) riequilibrio modale del sistema dei trasporti.
3. Il livello dei servizi minimi, come definito al comma 1, e` soggetto ad aggiornamento sulla base dei programmi triennali dei servizi, di cui all’art. 18.
4. In sede di definizione del livello dei servizi minimi, la Giunta regionale individua, in particolare:
a) la quantita` dei servizi interurbani da garantire, ordinata per tipologia;
b) i criteri per l’individuazione, da parte delle province, della quantita` dei servizi di area urbana, nonche´ i criteri per la definizione degli ambiti territoriali dei servizi a domanda debole nei quali prevedere modalita` particolari di espletamento dei servizi; b-bis) gli obiettivi di qualita` ambientale che i servizi dovranno raggiungere (4).

(1) La lettera e` stata sostituita dal comma 19 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n.1.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal comma 20 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n.1.
(3) Sta in questa stessa voce.
(4) La lettera e` stata aggiunta dal comma 21 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 18. — Programmi triennali dei servizi. — 1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarieta` e completezza, la Regione svolge una funzione di indirizzo programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell’individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 422/1997 (1).
2. Le province, tenuto conto dell’individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunita` montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria: (2)
a) l’assetto dell’offerta dei servizi di competenza di cui all’art. 2, comma 4, lett. c), d), comma 5, lett. b) e comma 6;
b) l’individuazione dei servizi di area urbana, di cui all’art.2, comma 4, lett. b);
c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territo-riali a domanda debole, nonche´ le modalita` particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le reti oggetto dei contratti di servizio;
e) gli eventuali servizi aggiuntivi ai servizi minimi a carico dei propri bilanci.
3. I comuni di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) adottano il programma triennale definendo l’assetto dei servizi comunali e, di concerto con la provincia, dei servizi di area urbana, individuando altresı` i servizi a domanda debole, di interesse comunale, con le procedure di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (1).
4. I programmi triennali di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi di cui all’art. 30, comma 1, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori.
5. I programmi triennali dei servizi ferroviari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, previa conferenza dei servizi di cui all’articolo 30, comma 1, e sentita la Consulta della Mobilita` e dei Trasporti di cui all’articolo 8, comma 2. Detti programmi individuano, in particolare:
a) l’offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla doman-da degli utenti e alla sua evoluzione, connessa all’attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
b) le modalita` di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;
c) la disciplina dell’utilizzazione della rete ferroviaria di pro-prieta` regionale assicurando la disponibilita` delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
d) le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;
e) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti rela-tivi alla sicurezza, alla qualita` e al miglioramento del materiale rotabile, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, alla fruibilita` dei mezzi, delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili (3);
f) i criteri per l’individuazione degli obblighi di trasporto e di qualita` (4).
5-bis. Nelle more dell’approvazione dei programmi triennali dei servizi ferroviari di cui al comma 5, la Regione istituisce servizi ferroviari volti:
a) al completamento del cadenzamento sull’intera rete regionale;
b) all’estensione delle fasce orarie di servizio;
c) all’integrazione modale tra i servizi;
d) alla creazione di nuove relazioni che soddisfino rinnovate esigenze della cittadinanza del territorio lombardo e di quelli ad esso confinanti, in particolare per rispondere alla domanda di mobilita` di breve e medio raggio (5).
5-ter. I servizi aggiuntivi ferroviari richiesti dagli enti locali non devono contrastare con quelli gia` definiti dalla Regione (5).

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Il capoverso e` stato sostituito dal comma 22 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(3) La lettera e` stata sostituita dal comma 23 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(4) Il comma e` stato sostituito dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 3.
(5) Il comma e` stato aggiunto dal comma 24 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n.1.

Art. 19. — Contratti di servizio. — 1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalita`, e` regolato dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Qualora necessario, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l’integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalita` di trasporto di cui all’art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.
2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non e` superiore a due anni. La validita` dei contratti per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici gestiti in affidamento diretto e` di un anno, a decorrere dall’1 gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi automobilistici nel periodo transitorio mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi e` di otto anni per quelli aventi efficacia dall’1 gennaio 2002 e di sette anni per quelli aventi efficacia dall’1 gennaio 2003 (1). 2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari ed automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non puo` essere inferiore a sei anni ne´ superiore a nove (2).
3. Per i servizi ferroviari e per i servizi di trasporto pubblico di linea automobilistici e su impianti fissi i contratti di servizio scaturenti da gara sono stipulati almeno un mese prima della loro entrata in vigore (3).
3-bis. ………………………………………………………………………….. (4).
4. La Regione, d’intesa con le province e i comuni capoluogo e sentite le organizzazioni delle associazioni dei gestori dei servizi di trasporto pubblico, sviluppa un sistema di monitoraggio per la raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, omogeneo sul territorio regionale. Tale sistema e` finalizzato alla verifica del livello di efficacia, efficienza e qualita` dei servizi erogati. Il sistema di monitoraggio e` alimentato dai dati rilevati dagli enti affidanti, sulla base di specifiche clausole previste dai contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonche´ per la valutazione e il controllo delle attivita` svolte dai soggetti gestori. La Giunta regionale individua gli indicatori, le modalita` tecnico-operative e i tempi della rilevazione e trasmissione dei dati. Per l’assegnazione delle risorse del fondo incentivante, previsto dall’articolo 20, comma 9-quater, e per l’assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione per il conferimento delle funzioni, la Giunta regionale tiene conto delle attivita` di monitoraggio poste in essere dagli enti locali. I contratti di servizio sono comunicati all’Organo di garanzia del trasporto pubblico (5).
4-bis. L’entrata in vigore dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo determina la decadenza dei provvedimenti concessori rilasciati in base alla normativa previgente (6).
5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. 422/1997 (7).

(1) Il comma e` stato sostituito dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 3.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(3) Il comma gia` sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato ulteriormente sostituito dal comma 25 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(4) Il comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato abrogato dal comma 26 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(5) Il comma gia` sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e` stato ulteriormente sostituito dal comma 27 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(6) Il comma e` stato aggiunto dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(7) Sta in questa stessa voce.

Capo II
Servizi su gomma
Art. 20. — Procedure per l’affidamento dei servizi. — 1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita` nella gestione, per l’affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformita` alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.
2. L’aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalita` operative definite dalla Giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi) (1), tenendo conto dell’offerta economicamente piu` vantaggiosa di cui all’art. 24, comma 1, lett. b) dello stesso decreto legislativo. L’ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonche´ dei soggetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 158/1995 (1), fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.
2-bis. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacita` di concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, oltre alla idoneita` giuridica e morale, facciano riferimento:
a) alla capacita` tecnica e professionale, con particolare riguardo all’esperienza di avere esercito, negli ultimi tre anni, servizi nei settori della mobilita` collettiva in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale delle vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete messa a gara, garantendo parametri di qualita` e sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei capitolati di gara;
b) alla capacita` finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli indici di liquidita` e solidita` aziendale e alla dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato annuo, relativo all’esercizio nei settori della mobilita` collettiva, di valore non inferiore al cinquanta per cento dell’importo che costituisce la base d’asta della rete o sotto-rete messa a gara (2).
2-ter. I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis si intendono posseduti anche dalle imprese di trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. In tale caso l’ente affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio conseguente all’aggiudicazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni di imprese i criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis devono essere possedute nella misura non inferiore al cinquanta per cento dall’impresa mandataria ed in misura non inferiore al venti per cento dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti cosı` sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall’ente affidante (2).
3. Per garantire condizioni e criteri di equita` ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, la proprieta` delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l’espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metrotranviario, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane (3).
3.1. La proprieta` delle reti e degli impianti puo` essere conferita ad una societa` di capitali o ad altro soggetto dotato di personalita` giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria (4).
3.2. Alla societa` di cui al comma 3.1 non possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sotto-reti nell’ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprieta`, cosı` come definiti nel comma 3. La societa` e` tenuta, anteriormente all’indizione delle gare per l’affidamento dei servizi, a comunicare e a garantire all’ente affidante la disponibilita` dei beni di cui al comma 3, definendone le condizioni economiche di accesso e di utilizzo, che devono essere altresı` indicate dall’ente medesimo nel bando di gara. Qualora la medesima societa` abbia il controllo o la partecipazione in societa` di gestione del trasporto pubblico locale, la stessa deve garantire condizioni di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle condizioni assicurate alle societa` dalla stessa controllate o partecipate (4). 3.3 Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, al fine di garantire equita` ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l’accesso al mercato, il gestore uscente e` tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotramviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonche´ a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. A seguito dell’aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico a conclusione della prima tornata delle procedure di gara, la proprieta` dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in considerazione della valenza strategica degli stessi, spetta agli enti locali che possono conferirne la proprieta` ai sensi del comma 3.1. Tale conferimento deve garantire la gestione dei sistemi di bigliettazione in osservanza degli standard tecnici e di funzionamento determinati dalla Giunta regionale (5).
3.4. La Regione favorisce inoltre:
a) l’abbandono delle posizioni di controllo degli enti locali nelle societa` di gestione dei servizi;
b) l’espletamento nell’anno 2002 delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi;
c) la razionalizzazione della spesa, mediante la previsione nei contratti di servizio di obiettivi specifici di miglioramento e dei relativi sistemi incentivanti ed il ricorso al sub-affidamento dei servizi (4).
3.5. Nel caso in cui le province o i comuni che stipulano i contratti di servizio scaturenti da gara possiedano quote partecipative all’interno delle societa` di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le commissioni aggiudicatrici delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi sono integrate da un componente nominato dalla Giunta regionale (4).
3.6. Al fine di perseguire il soddisfacimento ottimale delle esigenze della domanda di trasporto nelle singole realta` territoriali, di ottimizzare l’utilizzo dei fattori produttivi e di attuare il principio di concorrenzialita`, gli enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico provvedono al dimensionamento delle reti oggetto di gara tenendo conto dei vincoli di efficienza economica, di funzionalita` e dei parametri che definiscono le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio (4).
3.7. Qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggetto di gara sia superiore a cinquanta milioni di vetture/km, gli enti locali affidanti devono provvedere alla suddivisione delle medesime reti in piu` sotto-reti oggetto delle gare, ciascuna delle quali, ad eccezione delle reti di metropolitana che possono costituire oggetto di un’unica sotto-rete, non puo` superare il trenta per cento dell’ammontare complessivo delle vetture/km dell’intera rete comunale o provinciale (4).
3-bis. Le concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in scadenza al 31 dicembre 2001, sono prorogate al 31 dicembre 2002. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e` disciplinato da un contratto di regolazione stipulato tra gli enti locali affidanti e gli attuali concessionari, avente decorrenza dal 1º gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002. I servizi aggiuntivi rispetto ai sevizi minimi previsti nei programmi triennali dei servizi, non soggetti al contratto di regolazione, sono assegnati con gara ad evidenza pubblica a decorrere dal 1º gennaio 2002 (6).
3-ter. Gli enti locali, a decorrere dall’anno 2001, avviano le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con riguardo all’intera rete, ovvero per l’affidamento di quote di servizi o servizi speciali, come indicato nei rispettivi programmi triennali dei servizi. Qualora nei programmi triennali dei servizi emergano condizioni ostative all’affidamento di tutti i servizi a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, gli enti locali procedono all’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale previa stipula di contratto di servizio quale strumento di regolazione tra le parti, avente decorrenza dall’1 gennaio 2002 e scadenza al 31 dicembre 2002 (7).
3-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, in conformita` alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati a seguito di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione delle leggi regionali 2 gennaio 1982, n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di persone. Contributi di esercizio), 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) (8).
3 quater 1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2003 sono prorogate fino all’entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 luglio 2004. Nel periodo di proroga delle concessioni le risorse finanziarie sono assegnate dalla Regione in attuazione della L.R. 2/1982, della L.R. 13/1995 e della L.R. 1/2002 (9).
3-quinquies. Sino all’attivazione da parte degli enti locali dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento di procedure concorsuali per i servizi interurbani su gomma, nonche´ per l’affidamento dei servizi di area urbana e comunali, i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di creare maggiore efficienza di gestione, hanno facolta` di affidare quote di servizio o servizi speciali, in ottemperanza alla vigente normativa comunitaria e nazionale (7).
4. ……………………………………………………………………………… (10).
5. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo in caso di subentro di altro gestore. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale. Anche in caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d’uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il precedente gestore non ceda la proprieta` di detti beni strumentali al nuovo aggiudicatario, e` tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d’uso. Per l’acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione.
5-bis. Gli enti locali prevedono nei bandi e nei capitolati di gara il titolo e le modalita` di trasferimento dei beni dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario. Il valore dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente al nuovo aggiudicatario deve essere determinato sulla base dei principi di congruita` ed equita`, in relazione al valore economico dei beni stessi derivante dalla loro ubicazione, funzionalita` e destinazione. Il nuovo gestore e` tenuto altresı` a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere nonche´ nelle obbligazioni relative ai contratti in corso per la somministrazione di beni e servizi. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore sono indicati nel bando e nel capitolato di gara. Nei bandi e nei capitolati d’appalto sono altresı` inserite clausole atte a garantire, ove e` possibile, il mantenimento dei contratti integrativi del personale trasferito dall’impresa cedente a quella subentrante nella gestione del servizio (11).
6. Il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante e` disciplinato dall’art. 26, dell’allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) (12) e successive modificazioni ed integrazioni.
6-bis. Gli attuali concessionari provvedono a presentare all’ente affidante l’elenco del personale dipendente, suddiviso per qualifica e costo complessivo, in servizio alla data della pubblicazione dell’avviso indicativo di gara di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 158/1995 (13) e successive modificazioni ed integrazioni (14).
7. L’ente affidante ha facolta` di revocare l’affidamento con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, cosı` come previsto dal contratto di servizio. L’affidatario incorre nella decadenza dall’affidamento in presenza di irregolarita` specificamente previste nel contratto di servizio o del mancato rispetto dei parametri di efficienza fissati dalle normative vigenti e dovra` rifondere gli eventuali maggiori oneri che l’ente affidante dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore.
8. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 422/1997 (15) sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base dell’individuazione delle relazioni e delle modalita` da definirsi dalla Giunta regionale entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
9. ……………………………………………………………………………… (16).
9-bis. La Giunta regionale, sentite le province ed i comuni capoluogo, disciplina l’utilizzo dei ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali, definendo i relativi vincoli, i criteri, i tempi e le modalita` di assegnazione, di liquidazione e di rendicontazione. Le risorse finanziarie derivanti dai ribassi d’asta sono assegnate agli enti locali affidanti per una quota pari al settanta per cento da destinare agli investimenti ed agli interventi di miglioramento e potenziamento quantitativo e qualitativo dei servizi di trasporto pubblico. Con la quota residua delle risorse derivanti dai ribassi d’asta, la Giunta regionale provvede ad effettuare il riequilibrio modale e territoriale dei servizi di trasporto, nonche´ l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. I ribassi d’asta derivanti dall’espletamento delle procedure concorsuali non possono essere assicurati attraverso offerte che riducano quantita`, qualita` e sicurezza nel servizio (17).
9-ter. La rendicontazione in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione alle province e ai comuni capoluogo ha cadenza triennale, in relazione ai programmi triennali dei servizi di rispettiva competenza (17). 9-quater. E` istituito il fondo incentivante quale strumento atto ad incentivare il completamento della riforma del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all’attuazione da parte degli enti locali delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, al progressivo abbandono delle posizioni di controllo degli enti nelle societa` di gestione, nonche´ al compimento da parte degli enti locali stessi di azioni volte allo sviluppo dei servizi ed all’adozione di soluzioni innovative in relazione all’attivita` programmatoria di rispettiva competenza. La Giunta regionale, con specifico provvedimento, determina l’entita`, i criteri, le modalita` e i tempi di assegnazione delle risorse finanziarie (17).
9-quinquies. La Regione istituisce un fondo di solidarieta` per i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale, quale ammortizzatore sociale destinato ad ovviare ad eventuali problemi occupazionali e contrattuali conseguenti alla messa a gara dei servizi (18).

(1) Sta in I 5.6.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal comma 28 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n.1.
(3) Il comma, sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 dal comma 29 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e` stato successivamente sostituito dalla lett. a) del tredicesimo comma dell’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.
(4) Il comma e` stato aggiunto dal comma 30 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n.1.
(5) Il comma aggiunto dal comma 30 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e` stato successivamente sostituito dalla lett. a) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
(6) Il comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato ulteriormente sostituito dal comma 31 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(7) Il comma e` stato aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(8) Il comma aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, e` stato modificato dalla lett. a) del sesto comma dell’art. 3
della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32 e poi dalla lett. a) del secondo comma dell’art. 7 della L.R. 11 agosto 2003, n. 16.
(9) Il comma e` stato inserito dalla lett. b) del quarto comma dell’art. 3 della
L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.
(10) Il comma gia` sostituito dall’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, e` stato abrogato dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(11) Il comma e` stato aggiunto dal comma 32 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(12) Sta in T 11.2.
(13) Sta in I 5.6.
(14) Il comma e` stato aggiunto dal comma 33 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(15) Sta in questa stessa voce.
(16) Il comma e` stato abrogato dal comma 34 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(17) Il comma e` stato aggiunto dal comma 35 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(18) Il comma e` stato aggiunto dal comma 35 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 e poi sostituito dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

Art. 21. — Modalita` particolari di svolgimento dei servizi. — 1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalita` di cui all’art. 20, previo assenso dell’ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono individuare modalita` particolari di svolgimento dei servizi ivi compreso il sub-affidamento ad altra impresa, non controllata societariamente dal medesimo affidatario, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta fermo che il soggetto affidatario conserva comunque la titolarita` e la responsabilita` del servizio sia nei confronti dell’ente affidante, sia nei confronti dell’utenza. A tal fine i contratti di servizio debbono prevedere la garanzia del mantenimento dei medesimi livelli qualitativi. In caso di decadenza o di revoca dell’affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell’ente affidante.

Capo III
Servizi su ferro
Art. 22. — Servizi ferroviari. — 1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 422/97 (1).
2. In conformita` con la normativa della Comunita` Europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l’effettuazione dei servizi di propria competenza.
2-bis. Per l’organizzazione dei servizi ferroviari, la Regione prevede un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del D.Lgs. 422/1997 (1) e successive modificazioni ed integrazioni (2).
Decorso tale periodo, la Regione provvede all’affidamento progressivo dei servizi attraverso la procedura ristretta di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e
93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo il criterio dell’offerta economicamente piu` vantaggiosa di cui all’art. 24, comma 1 e tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 25 in tema di offerte anormalmente basse dello stesso decreto legislativo (3).
Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l’affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La Regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l’espletamento di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari (4).
2-ter. In conformita` a quanto disposto nell’Accordo Quadro stipulato tra Stato e Regioni, sino all’attuazione di quanto previsto nel comma 2 bis, la Regione prevede una fase sperimentale da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nel corso della quale sono acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione dei contratti di servizio relativi al biennio 2002-2003 e di quelli non ancora aggiudicati con procedure concorsuali alla data del 31 dicembre 2003 (5).
2-quater. Nel periodo transitorio di cui al comma 2-bis, la Regione stipula contratti di servizio quali strumenti funzionali al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed al suo adeguamento alle esigenze dell’utenza, prevedendo negli stessi un sistema di monitoraggio della qualita` del servizio erogato (2).
3. I contratti di servizio stipulati tra la Regione e le societa` di cui al comma 2 sono riferiti alla sola attivita` di trasporto e garantiscono alle imprese ferroviarie l’accesso alla rete nazionale, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (1), ed alla rete regionale sulla base della disciplina stabilita in sede di accordo di programma con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 422/1997 (1).
4. ……………………………………………………………………………….. (6).
4-bis. L’impresa ferroviaria che ha assunto obblighi di servizio, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con la sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo e` tenuta a proseguire il servizio fino all’effettivo subentro del nuovo affidatario. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di risoluzione anticipata del contratto (7).

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Il comma e` stato aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(3) Il periodo e` stato inserito dalla lett. b) del sesto comma dell’art. 3 della
L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
(4) Il capoverso e` stato aggiunto dal comma 36 dell’art. 10 della L.R. 12
gennaio 2002, n. 1 e successivamente sostituito dalla lett. c) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
(5) Il comma aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e` stato sostituito dalla lett. c) del sesto comma dell’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
(6) Il comma e` stato abrogato dal comma 37 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(7) Il comma e` stato aggiunto dalla lett. c) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

Art. 22-bis. — Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile. (1) — 1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, cosı` come previsto nell’articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell’impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilita` o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.
2. L’impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all’impresa aggiudicataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Le modalita` e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente alla pubblicazione del bando di gara, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all’impresa aggiudicataria.
2-bis. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, puo` acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento ai sensi dell’articolo 22, comma 2-bis, secondo periodo (2).
3. Nel caso non si raggiunga un accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all’esercizio del servizio ferroviario oggetto d’affidamento e determina in via unilaterale l’indennita` da offrire all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento determina altresı` i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui sopra, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’indennita` offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso il termine di cui sopra senza che vi sia stata accettazione scritta dell’offerta, ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilita` del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento e` oggetto d’immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.
5. L’indennita` di cui al comma 3, che l’impresa aggiudicataria del servizio deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, e` determinata con riferimento ai costi d’ammortamento e/o di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonche´ al loro valore commerciale residuo al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati (3).
6. La Regione puo` acquistare il materiale rotabile di cui al comma 1, ancorche´ non dichiarato bene essenziale, direttamente dall’impresa ferroviaria uscente ovvero reperirlo sul mercato ove lo ritenga necessario anche al fine di potenziare il servizio messo a gara (4).

(1) La rubrica e` stata sostituita dal terzo comma dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.
(2) Il comma e` stato inserito dal quarto comma dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.
(3) Il comma e` stato aggiunto dal quinto comma dell’art. 3 della L.R. 9
dicembre 2003, n. 25.
(4) L’articolo e` stato inserito dalla lett. d) del primo comma dell’art. 3 della
L.R. 2 maggio 2003, n. 5.

Art. 22-ter. — Modalita` di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari. — 1. La Giunta regionale determina la consistenza del personale dipendente dell’attuale gestore dei servizi addetto alle linee oggetto di aggiudicazione precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari sulla base di quanto previsto al comma 2. 2. I dati riguardanti l’attuale assegnazione del personale alle linee oggetto di aggiudicazione sono comunicati dal gestore dei servizi alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta e devono individuare le unita` di personale suddiviso per qualifica, l’anzianita` media per qualifica e il costo medio unitario per qualifica, indicando la percentuale di utilizzo di tale personale sulle linee in questione nel caso di impiego promiscuo dello stesso su altre linee. La Giunta regionale puo` sottoscrivere accordi con l’attuale gestore del servizio per facilitare il trasferimento del personale di cui al comma 4, lettera a). In tali accordi puo` essere previsto il temporaneo utilizzo, in attesa della definizione delle procedure di cui al comma 4, di personale dell’impresa uscente per l’effettuazione del servizio aggiudicato al nuovo gestore.
3. Ai sensi dell’articolo 26 del r.d. 148/1931, cosı` come richiamato dall’articolo 18, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 422/1997, i bandi di gara per l’affidamento dei servizi ferroviari determinano le modalita` di trasferimento del personale dipendente garantendo, anche a fronte dell’introduzione di nuove modalita` organizzative di lavoro da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali, la continuita` del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nel servizio, il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori, nonche´ livelli di sicurezza adeguati al servizio esercitato.
4. I bandi di gara garantiscono in particolare:
a) che il personale non dirigenziale addetto alle linee ogget-to di aggiudicazione, cosı` come determinato ai sensi del comma 1, sia trasferito alle dipendenze dell’impresa subentrante e prenda servizio presso la medesima secondo tempi e modalita` idonei a garantire la continuita` del servizio;
b) che siano rispettate le disposizioni legislative e del con-tratto collettivo nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, lettera l), del D.Lgs. 422/1997, che disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio oggetto di aggiudicazione;
c) che l’impresa uscente rimanga obbligata per tutti i creditiche i lavoratori trasferiti avevano al tempo del trasferimento;
d) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante diano co-municazione scritta del trasferimento alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta` e dignita` dei lavoratori, della liberta` sindacale e dell’attivita` sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nonche´ ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nelle imprese interessate dal trasferimento;
e) che l’impresa uscente e l’impresa subentrante effettuino,su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera d), un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti;
f) che l’impresa subentrante assuma l’impegno di mantene-re i contenuti economici dei contratti collettivi gia` in essere con il gestore uscente (1).
(1) L’articolo e` stato inserito dalla lett. d) del primo comma dell’art. 3 della
L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
Art. 23. — Gestione infrastrutture ferroviarie. — 1. La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’emanazione del regolamento di cui all’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 422/1997 (1), disciplina l’individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonche´ le modalita` per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.
1-bis. La disponibilita` dei beni assegnati al gestore dell’infrastruttura e` regolata attraverso accordi con la Regione che hanno la durata dell’affidamento del servizio. Tali accordi garantiscono la capacita` della rete ed i relativi accessori e costituiscono l’ambito all’interno del quale l’impresa affidataria del servizio richiede l’assegnazione delle tracce orarie necessarie allo svolgimento del servizio. Per agevolare la messa a disposizione dei beni accessori, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui sopra, puo` acquistare direttamente aree ovvero realizzare, ristrutturare e adeguare immobili da adibire allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale rotabile. (2).
1-ter. Per i servizi ferroviari oggetto di contratto di servizio, il gestore della rete ferroviaria di livello regionale rilascia, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale, la disponibilita` delle tracce orarie da assegnare alle imprese aggiudicatarie del servizio. Garantisce inoltre l’assistenza alle medesime imprese nello svolgimento delle procedure per il rilascio dei certificati di sicurezza, dell’abilitazione del personale e dell’omologazione del materiale rotabile (3).
2. La Regione uniforma l’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed amministrazione riguardanti la gestione delle infrastrutture ferroviarie provenienti dai conferimenti statali ai principi della direttiva 91/440/CEE (1), assicurando:
a) l’accessibilita` all’uso dell’infrastruttura da parte dei soggetti titolari di trasporto ferroviario, secondo criteri imprenditoriali e di concorrenzialita` nel settore dei servizi di trasporto pubblico passeggeri e merci, previa definizione dei criteri di utilizzo e di attribuzione delle tracce orarie, con conseguente applicazione di canone di pagamento nel rispetto del principio della non discriminazione tra imprese ferroviarie;
b) le garanzie circa la priorita` della disponibilita` delle tracce orarie per l’effettuazione dei servizi ferroviari regionali e locali.
3. Con apposito contratto di programma la Regione disciplina i contenuti contrattuali specifici inerenti la gestione delle infrastrutture onde assicurare la responsabilita` del soggetto gestore in materia di investimenti, manutenzione e finanziamento che detta gestione comporta.
I corrispettivi versati dalla Regione per i contratti di programma sono considerati corrispettivi per i servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione e contribuiscono, unitamente a quelli versati per i contratti di servizio, a ridurre i costi sostenuti dalla collettivita` per l’utilizzo del mezzo di trasporto ferroviario (4).
3-bis. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari competenti sulla base di un idoneo progetto industriale e societario, e` autorizzata a promuovere, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati interessati, la costituzione di una societa` per azioni a prevalente capitale regionale a cui conferire i beni trasferiti alla Regione Lombardia dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422/1997 (1), nonche´ le attuali partecipazioni regionali nella FNM s.p.a. (5). 3-ter. La Giunta regionale e` autorizzata, ai sensi dell’articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457) (1) e dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) (6), all’assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l’ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie concesse (7). 3-quater. Al fine di consentire l’utilizzo dei fondi destinati all’ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento, le modalita` e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria attualmente in concessione a F.N.M.E.
s.p.a. (7).
3-quinquies. Le modalita` e le procedure di cui al comma 3quater devono in particolare disciplinare:
a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumen-ti della programmazione e pianificazione regionale (PRS,
DPEFR e PRMT);
b) l’introduzione di semplificazioni procedurali in base adifferenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;
c) l’individuazione delle modalita` di valutazione in merito all’adeguatezza tecnico-economico-funzionale dei progetti degli interventi;
d) l’approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti;
e) la definizione delle modalita` di erogazione dei finanzia-
menti;
f) il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (7).3-sexies. L’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse comporta dichiarazione di pubblica utilita`, urgenza e indifferibilita` dei lavori (7).
3-septies. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse non si applicano i commi da 85 a 98 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) (8) e successive modificazioni ed integrazioni (7).

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Il comma e` stato inserito dalla lett. e) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5
(3) Il comma e` stato inserito dalla lett. e) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5 e poi modificato dal sesto comma dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.
(4) Il periodo e` stato aggiunto dalla lett. f) del primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 maggio 2003, n. 5.
(5) Il comma e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14
gennaio 2000, n. 2.
(6) Sta in I 5.4.
(7) Il comma e` stato aggiunto dal comma 38 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(8) Sta in I 7.0.

Capo IV
Servizi effettuati con altre modalita` di trasporto
Art. 24. — Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale. — 1. …………………………………………………………………. (1).
2. La Regione organizza i servizi elicotteristici di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 422/1997 (2), secondo le modalita` previste dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo medesimo, nonche´ dalla presente legge (3).
2-bis. La Regione, in accordo con gli enti locali, individua le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici, di idroscali ed idrosuperfici (4).

(1) Il comma e` stato abrogato dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(2) Sta in questa stessa voce.
(3) Il comma e` stato sostituito dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 3.
(4) Il comma e` stato aggiunto dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della
L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

Art. 24-bis. — Navigazione pubblica di linea sui laghi. — 1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalita` di cui ai commi seguenti.
2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalita` ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali.
4. La Giunta regionale per la gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (1) la costituzione di consorzi formati dagli enti locali rivieraschi. Con apposito provvedimento la Giunta regionale conferisce a tali consorzi la titolarita` dei beni mobili ed il diritto d’uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all’esercizio della navigazione pubblica. Tali enti procedono direttamente o affidano a terzi la manutenzione del demanio e dei beni loro affidati.
5. I consorzi suddetti hanno compiti di programmazione del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unita` di navigazione, tenendo conto dei programmi triennali dei servizi delle province e dei comuni capoluogo, e individuano l’affidatario dei servizi a seguito di procedure concorsuali.
6. Con apposito accordo poliennale, tra i consorzi suddetti e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio nonche´ per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico a questo scopo delle spese generali minime d’istituzione e gestione del consorzio.
7. Qualora, entro ventiquattro mesi dall’affidamento delle funzioni di cui sopra, i consorzi non abbiano provveduto alla pubblicazione del bando relativo alla procedura concorsuale per l’aggiudicazione del servizio di trasporto, la Giunta regionale procedera`, in sostituzione, all’espletamento delle procedure di gara. Le risorse trasferite in base all’accordo di cui al comma 6 sono proporzionalmente ridotte in relazione alle funzioni non svolte.
8. Per i bacini lacuali interregionali le convenzioni e l’eventuale intervento sostitutivo saranno realizzati previo accordo con le giunte regionali interessate.
9. I consorzi affidatari regolano l’uso delle strutture e dei mezzi dedicati all’esercizio della navigazione di linea e il loro eventuale uso per altri tipi di navigazione quando compatibile con quello principale. I consorzi inoltre definiscono le tariffe dei servizi di trasporto, tranne quelle del trasporto pubblico locale, l’ammontare dei canoni di concessione per l’uso del demanio e il valore delle locazioni per l’uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purche´ gli usi stessi non confliggano con l’uso principale.
10. Sino alla definizione dei canoni da parte dei suddetti consorzi, le concessioni per le strutture dedicate alla navigazione di linea sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali. Per tali strutture sara` calcolato un canone annuale fisso di 1500 euro per ogni cantiere navale, di 250 euro per ogni pontile idroviario con aree a terra per uso navi traghetto, di 100 euro per ogni pontile idroviario semplice o altra struttura similare.
11. I consorzi, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, possono provvedere:
a) alla gestione di altri servizi d’interesse generale strumen-
tali alla navigazione interna (dragaggio, segnalamento, ecc.);
b) allo svolgimento di attivita` accessorie su richiesta degli enti associati, che ne sopportano i costi, nonche´ alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.
12. I consorzi cosı` costituiti possono altresı` svolgere le altre funzioni delegate ai comuni e alle province in materia di navigazione e demanio oltre che ulteriori funzioni definite negli statuti dagli enti locali partecipanti. Gli enti suddetti, per l’esercizio di funzioni secondarie e per altre assimilabili, possono costituire specifiche societa` di capitali.
13. La Giunta regionale, ove esistano gia` consorzi che abbiano le caratteristiche suddette e rappresentino almeno il sessanta per cento delle linee di costa e il sessanta per cento degli enti locali presenti sul rispettivo lago maggiore, puo` stipulare apposito accordo e riconoscere le funzioni previste dal presente articolo a tali enti.
14. La presente normativa si applica anche alla gestione del servizio regionale di navigazione sul lago d’Iseo. Nel periodo transitorio tale servizio regionale di navigazione e` gestito, tramite convenzione, dalla Gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como. A seguito di richiesta del Consorzio per la gestione associata dei laghi di Iseo, Endine e Moro, la Giunta regionale, con appositi atti, conferisce le funzioni al medesimo consorzio. Per il solo lago d’Iseo, ove si riveli economicamente conveniente, e` possibile l’affidamento ad un unico terzo sia del servizio di navigazione sia della gestione del patrimonio collegato.
15. A far tempo dalla data di efficacia dei provvedimenti di conferimento delle funzioni, di cui al comma 14, da parte della Giunta regionale al Consorzio per la gestione associata dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, la legge regionale 20 giugno 1975, n. 102 (Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d’Iseo) e` abrogata (2).
(1) Sta in I 7.1.
(2) L’articolo e` stato aggiunto dal comma 39 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Art. 25. — Servizi di collegamento con gli aeroporti. — 1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge. 2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell’immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata ai sensi dell’articolo 20, comma 8, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 ore su 24, il possesso della certificazione di qualita` ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di eta`, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui al presente comma debbono altresı` indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio (1).
3. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalita` particolari da individuarsi ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 422/1997 (2).
4. Per i collegamenti con gli stessi aeroporti mediante taxi, si applicano le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento in materia e della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizi di noleggio con conducente).
5. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi e` costituito dall’insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo e` costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati di cui al comma 18 dell’articolo 31 sono legittimati a svolgere il servizio di taxi nel sistema aeroportuale lombardo con l’ob-
bligo della prestazione di servizio per le corse che originano dal sistema aeroportuale stesso sull’intero territorio lombardo, nonche´ sul territorio delle province ad esso confinanti. Nei suddetti comuni si applica l’integrazione del servizio di taxi con la reciprocita` di carico. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati e di quelli che si integreranno ai sensi del comma 18 dell’articolo 31 hanno l’obbligo della prestazione del servizio sull’intero territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo per le corse che non originano dal sistema aeroportuale. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualita` dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, previa approvazione di un disciplinare-tipo, promuove la stipulazione, entro il 30 giugno 2002, di apposita convenzione tra gli enti locali interessati, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 (3). La convenzione tra l’altro regola:
a) l’uniformazione dei regolamenti comunali;
b) la costituzione di una commissione consultiva di bacino
di cui all’articolo 4, comma 4, della L. 21/1992 (2); c) le modalita` di svolgimento dei servizi di taxi;
d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l’inte-
ro arco delle ventiquattro ore;
f) i criteri per la determinazione dell’organico unificato e laconseguente ripartizione a livello comunale e provinciale, ove si tenga altresı` conto della necessita` di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi ambiti comunali del bacino, anche mediante eventuali turnazioni orarie o giornaliere tra il servizio aeroportuale e quello comunale;
g) le modalita` dello svolgimento delle funzioni di vigilanza;
h) la definizione delle tariffe sulla base dei criteri individuatidalla Giunta regionale, in conformita` alle disposizioni contenute nel comma 6, previo parere della commissione consultiva regionale (4).
6. Il servizio taxi espletato all’interno del bacino di cui al comma 5 si uniforma ad una disciplina di servizio omogenea, che prevede un sistema tariffario unico, determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
7. La Giunta regionale promuove, mediante gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche´ della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attivita` di autoveicoli in servizio taxi), l’integrazione ed il coordinamento operativo del servizio radio-taxi, in modo da prevedere la copertura integrale del bacino di traffico del sistema aeroportuale, estensibile ad altre aree, con l’obiettivo di assicurare unicita` di offerta nei confronti dell’utenza, sulla base dei principi di razionalita`, economicita`, efficienza ed efficacia (5).
7-bis. ………………………………………………………………………….. (6).

(1) Il comma gia` sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e` stato ulteriormente sostituito dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(2) Sta in questa stessa voce.
(3) Sta in I 7.1.
(4) Il comma e` stato sostituito dal comma 40 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(5) Il comma e` stato sostituito dal comma 41 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(6) Il comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e` stato abrogato dal comma 42 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 25-bis. — Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti. — 1. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalita` operative per lo svolgimento dell’attivita` di monitoraggio e di verifica della funzionalita` del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nell’ambito del bacino aeroportuale, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza (1).

(1) L’articolo e` stato aggiunto dal comma 43 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 25-ter. — Sanzioni. — 1. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio taxi e di noleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformita` del comma 2 dell’articolo 1174 del codice della navigazione, qualora l’inosservanza riguardi un provvedimento dell’autorita` in materia di circolazione nell’ambito del demanio aeronautico.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’inosservanza della vigente normativa in materia di servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, nonche´ dalle norme regolamentari dei comuni integrati.
3. A tutela dell’utenza, le sanzioni amministrative per l’inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono proposte dalla commissione consultiva di bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi di cui all’articolo 25, comma 5. 4. I verbali della commissione di cui al comma 3 sono trasmessi per conoscenza alla commissione consultiva regionale, nonche´ alle amministrazioni comunali competenti per l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative (1).
(1) L’articolo e` stato aggiunto dal comma 43 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Titolo V
SISTEMA TARIFFARIO
Art. 26. — …………………………………………………………………… (1).
(1) L’articolo e` stato abrogato dalla lett. d) del secondo comma dell’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 (vedi R.R. 23 luglio 2002, n. 5).
Art. 27. — …………………………………………………………………… (1).
(1) L’articolo e` stato abrogato dalla lett. d) del secondo comma dell’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1 (vedi R.R. 23 luglio 2002, n. 5).
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 28. — Interventi sostitutivi. — 1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi di un commissario ad acta.
2. Con le stesse modalita` di cui al comma 1 la Giunta regionale procede, a fronte dell’inerzia da parte delle amministrazioni e dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale diretto, ad espletare le procedure concorsuali di cui all’art. 20.
Art. 29. — Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea. — 1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, cosı` composte:
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;
b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio,industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio; d) un rappresentante dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilita` del comune capoluogo della provincia;
g) due esperti della materia, designati dalla giunta provinciale;
h) un rappresentante designato dall’ANCI, sezione regionale;
i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione e` nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all’attivita` della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarita` delle domande, di cui all’art. 14 della L.R. 20/1995, per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame di cui all’art. 15 della L.R.20/1995.
Art. 30. — Norme finali. — 1. La Giunta regionale, ogni qualvolta debba acquisire un’intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (1) come da ultimo modificato ed integrato dall’art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell’attivita` amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) (2).
2. … Omissis ………………………………………………………………. (3). 2-bis. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:
a) al comune qualora l’impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;
b) alla provincia qualora l’impianto operi nel territorio di piu` comuni;
c) alla provincia sul cui territorio insiste maggiormente l’impianto qualora l’impianto abbia estensione interprovinciale (18 bis).
3. … Omissis ………………………………………………………………. (4).
4. … Omissis ………………………………………………………………. (5).
5. Le provvidenze di cui all’art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 «Interventi nel settore dei trasporti» sono assegnate dalla competente Direzione Generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell’anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell’anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all’art. 2 della L. 194/1998 all’ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 con il limite del disavanzo ammissibile. 5-bis. Le provvidenze di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999 n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) (6) sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell’anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell’anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all’articolo 12 della L. 472/1999 (7) all’ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all’anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile (8).
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 422/1997 (6).
7. Il termine di presentazione delle domande per l’iscrizione di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti di cui all’art. 11, comma 6, della L.R. 20/1995 (9), e` rideterminato in sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite le province, definisce le quantita`, il costo economico e le modalita` per la concessione delle agevolazioni tariffarie. Gli oneri finanziari a carico della Regione per le agevolazioni tariffarie non possono essere superiori allo stanziamento assegnato per le medesime finalita` nel 1998. 8-bis. Il termine di cui all’articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 1982 n. 2 (Interventi regionali a favore delle aziende di trasporto di persone. Contributi di esercizio) per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi di esercizio per l’anno 1999 e` prorogato al 30 marzo 1999 e per l’anno 2000 e` prorogato al 30 novembre 1999 (9).
Per l’anno 2001 il termine e` prorogato al 31 dicembre 2001. Per l’anno 2002 il termine e` prorogato al 31 marzo 2002 (10).
Per l’anno 2003 (11). 2003 il termine e` prorogato al 28 febbraio
Per l’anno 2004 (12). 2004 il termine e` prorogato al 28 febbraio

(1) Sta in I 4.3.
(2) Sta in I 7.1.
(3) Il comma sostituisce il primo comma dell’art. 5 della L.R. 27 maggio 1989, n. 19.
(4) Il comma sostituisce il primo comma dell’art. 16 della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.
(5) Il comma modifica la lett. c) del primo comma bis dell’art. 6 della L.R.
25 marzo 1995, n. 13.
(6) Sta in questa stessa voce.
(7) Sta in I 1.6.
(8) Il comma e` stato aggiunto dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2
febbraio 2001, n. 3.
(9) Il comma e` stato aggiunto dal secondo comma dell’art. 3 della L.R. 14
gennaio 2000, n. 2.
(10) Il capoverso e` stato aggiunto dal comma 44 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(11) Il periodo e` stato aggiunto dalla lett. d) del sesto comma dell’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
(12) Il periodo e` stato aggiunto dalla lett. c) del quarto comma dell’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

Art. 31. — Norme transitorie. — 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.
2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell’accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:
a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all’art. 4, comma 2, lettera a);
b) l’approvazione dei piani di bacino di cui all’art. 4, comma 2, lettera d);
c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 2, lettere h) ed i);
d) l’accertamento ai sensi del D.P.R. 753/1980 (1) di cui al-l’art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all’art. 6, comma 1, lettera b);
e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilan-za, di cui al D.P.R. 753/1980 (1), relative agli impianti fissi e a fune di cui all’art. 4, comma 2, lettera k), di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);
f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera e);
g) ……………………………………………………………………………. (2). 3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell’accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:
a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) e all’art. 6, comma 2, lettera d);
b) l’iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia diservizio pubblico sia di uso privato, nonche´ la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all’art. 4, comma 3, lettera c);
c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certi-ficati di navigabilita` o idoneita` di cui all’art. 4, comma 3, lettera d);
d) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terziper il trasporto, il rimorchio o il traino di merci di cui all’art. 4, comma 3, lettera f);
e) le funzioni previste dall’art. 5 della legge 264/1991, di cui all’art. 4, comma 3, lettera g);
f) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b);
g) il rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree dema-niali del Naviglio Grande e Pavese di cui all’art. 6, comma 2, lettera c).
4. Sino all’entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi di linea, nonche´ sino alla prima attuazione dell’art. 20, comma 4, si applicano le disposizioni della L.R. 7/1998, modificativa ed integrativa della L.R. 13/1995.
5. La conservazione dell’ammontare delle contribuzioni di cui alla L.R. 7/1998 e` subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell’assetto dell’offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione, definita dall’ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell’offerta di servizio.
6. Per l’anno 1999 e fino all’attuazione dell’art. 19, le risorse finanziarie per l’acquisto di materiale rotabile per autoservizi, sistemi a guida vincolata, impianti a fune del trasporto pubblico locale, nonche´ per infrastrutture sono assegnate dalla regione agli enti o ad imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, in forma di contributi in annualita` o in capitale a fondo perduto ai sensi degli articoli 28 quinquies e sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle seguenti procedure:
a) la Giunta regionale nell’ambito delle disponibilita` finanziarie, sentite le province e i comuni capoluogo, formula al Consiglio regionale una proposta di atto amministrativo con il quale si determinano:
a1) le categorie di intervento dei finanziamenti; a2) le tipologie degli stessi finanziamenti; a3) i criteri e le modalita` per l’individuazione dei soggetti beneficiari e per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti;
a4) i vincoli di destinazione d’uso e d’inalienabilita` dei beni mobili e immobili oggetto dei contributi;
a5) le condizioni tecnico-economiche di fornitura di opere e mezzi;
b) le domande per accedere ai finanziamenti devono essere presentate dai soggetti interessati alla competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui alla lettera a) e devono in ogni caso contenere l’accettazione del vincolo di destinazione d’uso e d’inalienabilita` dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento;
c) in applicazione dei criteri determinati ai sensi della lette-ra a) la competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata verifica l’ammissibilita` delle domande di cui alla lettera b) e ne forma la graduatoria sulla base dei criteri indicati nella deliberazione consiliare. I contributi sono assegnati ai singoli richiedenti con decreto del Direttore Generale competente;
d) gli atti contrattuali per le forniture dei mezzi di trasporto e per la realizzazione delle opere devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia conforme all’originale alla struttura organizzativa competente della Direzione Generale interessata entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’assegnazione dei contributi per i mezzi di trasporto su gomma ed entro il termine di 180 giorni negli altri casi;
e) ove non siano ottemperati i termini sono revocati i contributi assegnati. Detti contributi sono riassegnati sulla base di un piano suppletivo di assegnazione;
f) nel caso di decadenza, di revoca, di economie di spesa odi recuperi le disponibilita` sono utilizzate per il finanziamento degli interventi inseriti in graduatoria ed esclusi in sede di prima assegnazione;
g) a richiesta motivata dei soggetti interessati, la competente struttura organizzativa della Direzione Generale interessata puo` autorizzare un uso diverso o l’alienabilita` dei beni mobili e immobili rispetto ai vincoli di cui alla lettera a4). I soggetti che intendono beneficiare di tale facolta` sono tenuti alla restituzione delle quote-parte dei contributi percepiti, correlate al periodo mancante alla scadenza naturale del vincolo. Fermo restando quanto disciplinato all’art. 20, comma 5, per il subentro nell’esercizio del servizio in caso di anticipata cessazione a qualsiasi titolo del servizio, si applica quanto previsto al paragrafo precedente per la restituzione dei contributi percepiti;
h) l’inosservanza dei vincoli di destinazione di inalienabilita` di cui alla lettera a4) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 8.000.000 (3).
7. La Giunta regionale, d’intesa con le province, con i comuni di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), con le comunita` montane per i servizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), provvede, entro novanta giorni dall’intervenuta definizione dei servizi minimi di cui all’art. 17, alla determinazione ed articolazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula dei contratti di servizio, tenuto conto del livello dei servizi minimi individuati e della spesa sostenuta dalla Regione nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1997 per l’esercizio del trasporto pubblico locale di cui all’art. 2, commi 4 e 6.
8. Gli enti locali, entro i centoventi giorni successivi al perfezionamento degli adempimenti della Giunta regionale di cui al comma 7, formulano le proposte dei programmi triennali dei servizi di competenza, da approvarsi ai sensi dell’art. 18.
9. Le autorizzazioni di cui al comma 8 dell’art. 20 e al comma 2 dell’art. 25 avranno effetto dopo centottanta giorni dal loro rilascio. Per tale periodo sono prorogate le concessioni gia` assentite.
10. Sino all’approvazione del programma di cui all’art. 11, la Giunta regionale definisce un programma di interventi per migliorare la fruizione del demanio lacuale e fluviale, nonche´ dei Navigli, ai soli fini di navigazione.
11. Sino all’approvazione del programma di cui all’art. 11, il rilascio delle concessioni demaniali lacuali, da parte dei comuni, e` subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) redazione, in caso di interventi inerenti le strutture portuali e gli approdi, da realizzarsi preferibilmente mediante pontili mobili, di uno studio volto a documentare la compatibilita` degli interventi, in particolare per quanto concerne:
1) la viabilita` di accesso, anche in relazione ai collegamenti con i servizi di trasporto pubblico;
2) la dotazione di spazi di sosta e parcheggio;
3) la presenza di servizi e attrezzature complementari alla navigazione;
4) le caratteristiche paesistico-ambientali del sito interessato agli interventi, esteso ad un intorno sufficientemente ampio, nonche´ la compatibilita` con le previsioni urbanistiche vigenti e i vincoli ambientali, idrogeologici e idraulici;
b) predisposizione di un piano finanziario da cui risultino icosti e i ricavi previsti e i relativi ammortamenti, cui proporzionare la durata della concessione che, di norma, non puo` superare i quindici anni;
c) adozione dello strumento della conferenza dei servizi perl’esame delle istanze concessorie alla quale partecipa un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale.
12. Le concessioni di cui al comma 11 vengono affidate previo regolamento comunale che identifichi la graduatoria.
13. Sino alla definizione delle modalita` di cui all’art. 3, comma 2, lett. g), l’azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova rilascia le concessioni per l’utilizzo degli spazi demaniali nei porti fluviali di Cremona e Mantova e del fiume Po e idrovie collegate, per i tratti ricadenti nel territorio lombardo, sulla base dei criteri e modalita` stabiliti dalla stessa azienda ai sensi della L.R. 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona), come integrata e modificata dalla L.R. 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna).
13-bis. Sino alla stipula dei contratti di servizio di cui all’art. 22, la Giunta regionale sottoscrive apposite convenzioni con le Ferrovie dello Stato s.p.a., con le Ferrovie Nord Milano s.p.a. ovvero con societa` da esse partecipate per l’effettuazione di servizi ferroviari di competenza regionale; nell’ambito di tali convenzioni sono individuate le procedure di concessione ed erogazione dei relativi contributi regionali (4).
14. ……………………………………………………………………………… (5).
14-bis. Nelle more della definizione di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (6) in materia di sicurezza della navigazione interna la Giunta regionale, al fine di promuovere in via sperimentale il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti, stipula apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la Comunita` del Garda per assicurare lo svolgimento del predetto servizio. Nell’ambito di tale convenzione sono individuate le modalita` di espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso, da coordinarsi territorialmente dalla Comunita` del Garda, nonche´ le modalita` di erogazione del relativo sostegno finanziario (7).
15. Sino al trentesimo giorno successivo alla nomina da parte di tutte le province delle commissioni tecniche di cui all’art. 29, la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti, istituita ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/1995, continua ad espletare le proprie funzioni e compiti.
16. Rimangono a carico della competente direzione generale della Giunta regionale i procedimenti amministrativi previsti dagli art. 4, 5 e 6, che alla data della stipulazione dell’accordo di programma di cui al comma 19 risultino non ancora conclusi.
17. Fino all’efficacia dei contratti relativi ai servizi di linea, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4, della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
18. I comuni del sedime aeroportuale di Malpensa e Orio al Serio, i quali, in attuazione di norme regolamentari adottate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 422/1997 (1), hanno consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 21/1992 (8) l’esercizio del servizio taxi presso i rispettivi aeroporti, sono autorizzati in deroga alla normativa vigente a convertire tali autorizzazioni in licenze taxi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Per le esigenze connesse al trasferimento di traffico aereo dall’aeroporto di Linate all’aeroporto di Malpensa, le licenze taxi della provincia di Varese sono incrementate di cinquanta unita`. La provincia di Varese provvede all’assegnazione delle licenze taxi ai singoli comuni, assicurando che almeno il sessanta per cento delle stesse venga attribuita ai comuni ricompresi nell’«Ambito ristretto» individuato dal Piano territoriale d’area Malpensa adottato dalla provincia di Varese con D.C.P. n. 75 del 25 luglio 1997. Le licenze di cui al presente comma costituiscono anticipazione del fabbisogno provinciale di licenze taxi di cui all’articolo 7 della L.R. 20/1995. In sede di prima attuazione la disciplina di cui all’articolo 25 si applica al comune capoluogo di regione, ai comuni gia` integrati con il sistema taxi di Milano alla data dell’entrata in vigore della presente legge, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni di sedime aeroportuale. La medesima disciplina e` applicata anche ai comuni della provincia di Varese assegnatari del contingente di cinquanta licenze indicate nel presente comma, nonche´ ai comuni di Laveno Mombello, Luino e Saronno gia` abilitati al servizio aeroportuale ai sensi del D.P.G.R. 31 luglio 1998, n. 66253 e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta dei comuni medesimi. Nelle more della stipulazione da parte dei comuni della convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 25, l’estensione dell’integrazione del bacino aeroportuale e` disposta dalla Giunta regionale, su richiesta dei comuni medesimi, nei confronti dei comuni che siano confinanti con almeno uno di quelli gia` integrati e nei quali si siano manifestate esigenze di mobilita` in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovracomunale (9).
18-bis. Il contingente delle licenze taxi del comune di Milano, determinato con le modalita` di cui all’articolo 7 L.R. 15 aprile 1995 n. 20, e` incrementato di 19 unita` (10). (11)
19. In sede di prima applicazione della presente legge, con appositi accordi di programma da stabilirsi tra la Regione e gli enti locali interessati, vengono individuati il personale e le risorse strumentali occorrenti per lo svolgimento delle funzioni conferite. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico alle province ed ai comuni interessati al trasferimento e alla delega di funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e adempimenti riguardanti i bacini lacuali e fluviali, la Regione adegua le strutture nell’ambito della Direzione Generale Trasporti e mobilita`.
19-bis. Le idrosuperfici segnalate di Lenno e Porlezza sono confermate sino al 31 dicembre 2001, salvo successiva concessione (10).

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) La lettera e` stata abrogata dal comma 135 dell’art. 3 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.
(3) Il comma e` stato sostituito dal primo comma dell’art. 12 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.
(4) Il comma e` stato aggiunto dal decimo comma dell’art. 2 della L.R. 28 maggio 1999, n. 12.
(5) Il comma e` stato abrogato dal primo comma dell’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
(6) Sta in I 5.4.
(7) Il comma e` stato aggiunto dal terzo comma dell’art. 10 della L.R. 14
agosto 1999, n. 19.
(8) Sta in T 11.2.
(9) Il comma e` stato sostituito dal comma 45 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
(10) Il comma e` stato aggiunto dal ventiduesimo comma dell’art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.
(11) Vedi anche comma 23, art. 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

Art. 32. — Modalita` di finanziamento. — 1. L’erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l’espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio e` effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento (1).
(1) Il comma e` stato sostituito dal comma 46 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.
Art. 33. — Norma finanziaria. — 1. Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all’art. 12 del D.Lgs. 422/1997 (1), ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e dell’art. 7, comma 1 della L. 59/1997 e di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (2), nonche´ delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.
2. La Regione, con le disponibilita` determinate ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d’anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse. 3. La Regione ai fini dell’applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.
4. Il fondo regionale trasporti e` determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle linee di indirizzo contenute nel piano regionale della mobilita` e dei trasporti e delle priorita` individuate con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, articolando in distinti capitoli le risorse trasferite dallo Stato per l’esercizio delle funzioni delegate e le risorse proprie.
5. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 10, e` destinato al finanziamento degli oneri relativi a:
a) servizi:
1) ferroviari;
2) automobilistici e con sistemi a guida vincolata; 3) funiviari e funicolari di cui all’art. 5, comma 1, L.R. 19/1989, come sostituito dall’art. 30 della presente legge;
4) lacuali di cui all’art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (1);
5) agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani, di cui all’art. 27;
b) investimenti:
1) per impianti fissi della rete ferroviaria non in concessione a FS S.p.A. e per i beni strumentali e relativo materiale rotabile;
2) per impianti fissi di trasporto pubblico locale e materiale rotabile, nonche´ per le reti a guida vincolata;
3) per impianti e mezzi di navigazione lacuale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (1);
4) per interventi di incremento e miglioramento delle aree demaniali delle acque interne e per interventi relativi ai porti fluviali di Cremona e Mantova, ai Navigli e canali navigabili;
5) per poli logistici, interventi intermodali e aree di interscambio passeggeri;
c) erogazione dei finanziamenti connessi all’Intesa interre-gionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate di cui all’art. 98 del D.P.R. 616/1997 (3) e alla L.R. 15 luglio 1997, n. 33 nonche´ l’erogazione dei contributi ordinari e straordinari all’azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, ai sensi dell’art. 19, lett. a) della L.R. 21/1980, come modificata e integrata dalla L.R. 1/1983;
d) erogazione dei finanziamenti per il funzionamento del-l’Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all’articolo 15 (4).
effettuata dalla Regione per lo svolgimento dei servizi ferroviari e di navigazione lacuale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 422/1997 (1), a fronte dei relativi contratti di servizio.
7. L’utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 2 e 3 e lettera b), punto 2, e` effettuata dalla Regione a favore degli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.
2003 – Aggiornamento CT1101ur55 VOCE T 11.1 LRG/LV,25
6. L’utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a), punti 1 e 4, e`
8. L’utilizzazione della quota del fondo destinata al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera b), punti 1, 3, 4 e 5, e lettere c) e d) e` effettuata dalla Regione.
9. Per l’attuazione dell’art. 15, comma 9, si provvede con l’assegnazione di uno stanziamento, determinato annualmente con il bilancio regionale, non superiore al due per mille del fondo relativo al comma 5, lettera a).
10. Il due per mille del fondo di cui al comma 5, lettere a) e b), e` destinato alle finalita` di cui alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 3 (modificazioni alla L.R. 25 marzo 1995, n. 13 in materia di trasporto pubblico locale) ed alla formazione degli strumenti di programmazione regionale e relativi sistemi informativi e di monitoraggio e supporto.
11. Le risorse regionali stanziate nel bilancio annuale destinate al finanziamento degli oneri di cui al comma 5, lettera a) non sono aumentabili durante l’anno di riferimento.

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Sta in I 5.4.
(3) Sta in I 1.6.
(4) La lettera e` stata sostituita dal comma 47 dell’art. 10 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

Art. 34. — Abrogazioni. — 1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:
a) L.R. 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pub-blici di competenza regionale), ad esclusione degli art. 24, 25,
26;
b) L.R. 9 gennaio 1978, n. 8 (Disposizioni in materia di dele-ga ai consorzi di bacino in attuazione della L.R. 27 gennaio
1977, n. 10);
c) L.R. 27 aprile 1981, n. 21 (Contributi ai bacini di traspor-
to di cui alla L.R. 27 gennaio 1977, n. 10);
d) l’art. 3, comma 6 della L.R. 27 maggio 1989, n. 19 (Criteriper la determinazione dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti ai fini della erogazione dei contributi di esercizio per servizio di trasporto pubblico locale di persone – Determinazione standard e contributi per gli anni 1986, 1987 e
1988);
e) l’art. 6 della L.R. 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema
tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto);
f) L.R. 25 novembre 1991, n. 26 (Disciplina degli autoserviziatipici);
g) gli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 12 – 18 -19 della L.R. 25marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni.
Art. 35. — Dichiarazione d’urgenza. — 1. La presente legge e` dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(segue tabella) (1)

(1) La tabella introdotta dal terzo comma dell’art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e` stata sostituita con le tabelle A, B e C dal primo comma dell’art. 13 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

08/06

Legge 4 agosto 2006, n. 248
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale “
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n. 183

Legge di conversione Articolo 1.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento Ordinario n. 183 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA’, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.

Articolo 6
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;
bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari;
prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;
prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.

04/14

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 2
(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 ) urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 28, c. 5, della l.r. n. 6/2012 e della l. n. 21/92, disciplina l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale, di seguito denominato per brevità ‘bacino’, e detta una disciplina omogenea del servizio in conformità alla normativa vigente.
2. Il bacino è costituito, ai sensi dell’art. 28, c. 3, della l.r. n. 6/2012, dall’insieme del territorio delle province in cuisono localizzati gli aeroporti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale con un volume annuo di traffico almeno pari al limite individuato dall’art. 28, c. 3, della l.r.n. 6/2012. In deroga a tale limite, la Regione può motivatamente estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale lombardo e con i territori in cui si collocano. Nel caso di aeroporti inseriti nel piano nazionale degli aeroporti, la Giunta può provvedere alla deroga di cui al periodo precedente, alle condizioni ivi previste, sentiti i Comuni di sedime e la Provincia competente.
3. I Comuni integrati nel bacino sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 28, c. 3 della l.r. n. 6/2012.

Art. 2 (Definizione e ampliamento del contingente unificato di bacino e integrazione di nuovi Comuni)
1. La definizione e l’incremento percentuale del contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati con atto della Giunta regionale, in conformità all’art. 37, c. 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, ed anche su proposta dei singoli Comuni, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, sulla base dei seguenti elementi riguardanti l’intero bacino:
a) densità della popolazione;
b) estensione territoriale dei Comuni integrati nel bacino, anche in caso di integrazione di nuovi Comuni, e relative caratteristiche;
c) intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, culturali, di cura, di soggiorno, di lavoro;
d) insediamenti di nuove infrastrutture di rilevante e continuativo impatto sul territorio, quali ad esempio ospedali,università e poli fieristici che comportino un incremento della domanda nell’intero bacino;

e) indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici;
f) analisi delle esigenze di mobilità su relazioni a domanda debole, ad integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
g) domanda inevasa rilevata dalle indagini svolte sull’offerta del servizio nell’ambito del bacino aeroportuale;
h) adempimento, da parte dei Comuni interessati, degli obblighi di cui al presente regolamento e successive attuazioni.
2. In sede di prima attuazione, il contingente unificato di bacino e la relativa ripartizione tra i Comuni integrati sono determinati in misura corrispondente alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2013.
3. L’integrazione nel bacino di nuovi Comuni, non ricadenti sul sedime aeroportuale, è deliberata con atto dellaGiunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi di cui al successivo art. 61, su istanza dei Comuni interessati nel rispetto dei requisiti di cui al c. 4. La Giunta delibera tenendo conto degli impatti sul contingente unificato di bacino.
4. Possono presentare alla Giunta regionale istanza di integrazione nel bacino solo i Comuni confinanti con i Comunigià integrati, a condizione che i richiedenti: (a) abbiano attivato il servizio taxi e abbiano rilasciato l’ultima licenza per l’esercizio del servizio taxi con autovettura almeno cinque anni prima del momento di presentazione della richiesta salvo quanto previsto dall’art. 63, c. 3 – e (b) illustrino specifiche esigenze di mobilità in relazione a particolari insediamenti territoriali a valenza sovra comunale.
5. Qualora un Comune integrato non aderisca più al bacino, lo stesso potrà presentare istanza di nuova integrazione non prima che siano trascorsi 5 anni dall’uscita o, in caso di rilascio di nuove licenze successivamente all’uscita, 5 anni dall’ultima licenza emessa sul suo territorio.

Art. 3 (Definizione del servizio)
1. Il servizio taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un’utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura dapiazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori a otto e del relativo bagaglio, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Per particolari finalità di interesse sociale le autorità comunali possono consentire agli operatori taxi, nell’ambito del turno loro assegnato, di svolgere determinati servizi speciali.

Art. 4
(Impiego delle autovetture immatricolate ad uso taxi nei servizi di linea o in sostituzione dei servizi di linea) 1. Le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per l’espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli Enti locali interessati, sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’art. 7 della l.r. n. 6/2012, nonché con i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, una volta costituite.
2. Lo svolgimento delle attività previste dall’art. 14, c. 4 e 5, del d.lgs. n. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per conservare la titolarità della licenza d’esercizio taxi.

Art. 5 (Uso collettivo del taxi)
1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l’offertacontemporanea a più utenti che impegnano l’autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione. Tale servizio si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.
2. La tariffa del servizio per l’uso collettivo è quella prevista per l’uso convenzionale aumentata del 20% e ridotta a un terzo per ogni singolo passeggero. Tale tariffa è aggiornata annualmente in occasione degli adeguamenti tariffari e deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell’utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto. 3. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l’indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi, della data della corsa e della firma leggibile dell’operatore.
4. Eventuali modifiche degli elementi che compongono la tariffa del servizio per l’uso collettivo del taxi sono
determinate con specifici atti regionali, in conformità ai principi previsti dall’art. 35.
CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 (Titolo per l’esercizio del servizio)
1. L’esercizio del servizio taxi è subordinato al rilascio della licenza, da parte dei Comuni del bacino, a persona fisica iscritta, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 21/92, nel ‘Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea’, istituito presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel bacino.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della l. n. 21/92 e dal presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale e, in particolare, della ripartizione del contingente unificato fra i Comuni integrati.
3. Le licenze hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge.
4. Al numero della licenza rilasciata dal Comune del bacino è anteposto un codice che identifica il Comune che ha rilasciato la licenza, fatto salvo per le licenze emesse dal Comune capoluogo di Regione.

Art. 7 (Requisiti per il rilascio del titolo)
1. Per ottenere il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente; b) età non superiore a 55 anni;
c) essere proprietario o comunque avere la disponibilità esclusiva del veicolo da adibire al servizio; d) essere residente in un Comune italiano;
e) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6, c. 1;
f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8;
g) in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi, oppure il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da amministrazioni comunali diverse;
h) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
i) non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente, acquisita mediante bando a titolo oneroso o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 21/92, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
j) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa che riguarda l’esercizio di attività economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.

Art. 8 (Impedimenti soggettivi)
1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza:
a) aver subito condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) aver subito provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
c) essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell’art. 120 del r.d. n. 267/1942;
d) aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

Art. 9 (Assegnazione delle licenze)
1. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai singoli Comuni integrati nel bacino in seguito a bando di pubblico concorso sino a copertura del contingente comunale assegnato. Tale bando può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
2. L’indizione del bando di pubblico concorso, da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino, avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente oppure dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell’organico esistente.
3. Per essere ammessi al bando è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 7, c. 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 7, c. 1, lett. c) e j), che devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo.
4. Nel caso di bando a titolo oneroso, una quota non superiore al 20% dei proventi è utilizzata dal Comune, previo parere della Giunta regionale, per opere e interventi di miglioramento della qualità del servizio. Una quota non inferiore all’80% viene ripartita tra tutti gli operatori dei Comuni integrati nel bacino.

Art. 10 (Contenuti del bando di pubblico concorso)
1. Il bando di pubblico concorso di cui all’art. 9 deve prevedere:
a) i requisiti richiesti per l’ammissione al bando per l’assegnazione delle licenze;
b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l’inoltro della stessa e gli eventuali documenti da produrre;
c) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria, oltre a quelli previsti dall’art. 8, c. 4 della l. n.21/92 e a parità di punteggio dall’art. 13, ed i relativi criteri di valutazione, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
d) le materie dell’esame e i criteri di valutazione delle prove;
e) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria;
g) in caso di bando a titolo oneroso, l’ammontare del valore della licenza, le modalità di versamento dell’importo ele cauzioni richieste.
2. Le prove d’esame devono vertere obbligatoriamente almeno sui seguenti argomenti:

a) nozioni relative al codice della strada;
b) conoscenza della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
c) conoscenza delle località di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno del bacino e della toponomastica del comune capoluogo della provincia in cui ricade il comune che indice il bando.

Art. 11 (Presentazione della domanda)
1. Le domande per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l’assegnazione delle licenze di taxi debbono essere presentate in carta semplice o per via telematica, in conformità alle vigenti disposizioni. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita e residenza del richiedente.
2. II richiedente deve dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti.
3. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dall’organo competente del Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, dandone comunicazione personale agli esclusi.

Art. 12 (Commissione giudicatrice)
1. Per l’assegnazione delle licenze, ai sensi dell’art. 9, il Comune nomina un’apposita Commissione.
2. La Commissione è composta dal dirigente comunale competente con funzioni di Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove. La Commissione d’esame opera come collegio perfetto.
3. La data dell’esame, fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati con un preavviso di almeno venti giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare al recapito indicato nella domanda, oppure con altre forme di notifica previste dalle leggi vigenti ed indicate nei relativi bandi.
4. La Commissione, esperite le prove d’esame, redige entro 30 giorni la graduatoria di merito e la trasmette all’organo competente per la successiva approvazione, che deve avvenire entro i successivi 30 giorni.

Art. 13 (Titoli di preferenza)
1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine decrescente di rilevanza:

a) l’avere esercitato il servizio taxi in qualità di collaboratore familiare e/o di sostituto e/o di seconda guida del titolare di licenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 oppure l’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

b) la minore età anagrafica;
c) il numero di figli a carico.

Art. 14 (Validità della graduatoria)
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 15 (Rilascio delle licenze)
1. Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del bando di pubblico concorso assegnando agli interessati un termine di 60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

Art. 16 (Trasferibilità delle licenze)
1. La licenza per l’esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall’art. 9, c. 1, della l. n.21/92:
a) sia titolare di licenza da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:
a) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, ad eccezione della lett. b);
b) non sia stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un qualsiasi Comune del territorio nazionale.
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all’ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
4. La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto,purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
5. Nell’ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
6. Qualora l’erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l’intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al c. 4 decorre dal raggiungimento dell’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza. Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.
7. La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del Comune integrato qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai commi precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.
8. Durante il decorso dei termini sopra indicati è giustificata ad ogni effetto l’interruzione del servizio.

Art. 17 (Forme giuridiche del servizio)
1. I titolari delle licenze per l’esercizio del servizio taxi possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall’art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992:
a) imprese artigiane di trasporto;
b) cooperative di produzione e lavoro, intendendosi come tali quelle a proprietà collettiva, oppure cooperative diservizi in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
2. E’ consentito conferire la licenza agli organismi collettivi previsti all’art. 7, c. 1, della l. n. 21/1992. Il conferimentoagli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino.
3. Ai fini del conferimento di cui al c. 2, il conferente deve presentare apposita comunicazione al Comune che ha rilasciato la licenza allegando:
a) copia autenticata dell’atto con il quale viene conferita la licenza;
b) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell’organismo collettivo.
4. Il titolare è tenuto a comunicare entro 30 giorni al Comune il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall’organismo cui è stata conferita la licenza.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare all’ufficio del Comune l’elenco dei propri associati e a dare comunicazione delle variazioni intervenute entro 30 giorni.

Art. 18 (Collaborazione familiare)
1. In conformità della vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8. Il collaboratore familiare non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al
noleggio con conducente – acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 21/92 – dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell’art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l’attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all’ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, allegando la relativa documentazione.
4. L’esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare da apposita autorizzazione, sostitutiva della licenza taxi, sulla quale sono riportati gli estremi identificativi del titolare della licenza, del collaboratore e del relativo turno integrativo eventualmente assegnato allo stesso, nonché i dati del veicolo abbinato alla licenza.
5. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio taxi, ha l’obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare.
6. In occasione della visita di controllo annuale di cui all’art. 29, il titolare dovrà auto certificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 15 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
7. L’attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell’assegnazione di licenza per concorso.
8. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l’immediata decadenza dell’autorizzazione di cui al c. 5.
9. Il Comune definisce le modalità operative per l’esercizio dell’attività mediante collaboratore familiare, quali:a) le misure di identificazione del collaboratore familiare;
b) le forme di flessibilità nell’esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno – in modo temporaneo -tra il titolare della licenza ed il collaboratore familiare, con particolare riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
c) le misure di controllo sull’adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di iscrizione alle Camere di commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del totale.
10. Non può svolgere l’attività di collaboratore familiare colui che abbia riportato sospensioni negli ultimi 5 anni di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.

Art. 19 (Sostituzione temporanea alla guida)
1. I titolari di licenza taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito dell’orario del turno ordinario o integrativo espletato dal titolare, da persone in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g), h) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi ai sensi dell’art. 10, c. 2, della l. n. 21/92, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della l. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti indicati nel c. 1, sino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età manifestino l’intenzione di intestare a se stessi la licenza per esercitare direttamente l’attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l’erede non abbia raggiunto l’età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture da piazza.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi.
4. Il rapporto con il sostituto può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un periodo nons uperiore a sei mesi.
5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest’ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere altresì allegati in copia:
a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal sostituto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione INAIL e INPS del sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
c) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
6. Qualora dalle verifiche d’ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune dispone la cessazione dell’attività da parte del sostituto e la comunica agli enti preposti alla vigilanza per l’applicazione dei provvedimenti previsti.
7. Non può svolgere attività di sostituzione alla guida colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli articoli 55 e 56.

Art. 20 (Secondo conducente)
1. Ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006 i titolari di licenza taxi, nell’esercizio del servizio, possono avvalersi di un conducente aggiuntivo, in possesso dei requisiti prescritti all’art. 7, c. 1, lett. a), d), e), f), g) e j) ed esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 8. Il secondo conducente non dovrà essere già stato titolare di licenza taxi o autorizzazione al noleggio con conducente – acquisita mediante bando, anche a titolo gratuito, o mediante trasferimento da altro soggetto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 21/92 – dichiarata decaduta.
2. In deroga alla previsione dell’art. 7, c. 1, lett. j), possono svolgere l’attività di secondo conducente quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza, tenuto conto del proprio turno di servizio, dovrà indicare la fascia oraria per il turno integrativo da assegnare al secondo conducente tra quelle indicate dal Comune.
4. Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti in tema di rapporto di lavoro dipendente e assimilato. A tal fine l’assunzione del secondo conducente è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari o sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. L’esercizio del servizio da parte del secondo conducente deve essere autorizzato mediante il rilascio, da parte del Comune che ha rilasciato la licenza, di apposita autorizzazione sulla quale, oltre all’indicazione del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, siano riportati anche gli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo.
6. Il Comune definisce le modalità operative per l’esercizio dell’attività mediante secondo conducente, quali:
a) le misure di identificazione del primo e del secondo conducente di uno stesso taxi;
b) le forme di flessibilità nell’esercizio del servizio con possibilità di interscambio del turno – in modo temporaneo -tra il titolare della licenza ed il secondo conducente, con particolare riferimento ai motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
c) le misure di controllo sull’adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, di iscrizione alle Camere di commercio, anche con controlli a campione almeno sul 10% del totale.
7. Non può svolgere l’attività di secondo conducente colui che ha avuto sospensioni, negli ultimi 5 anni, di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, dopo 5 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 degli art. 55 e 56.

Art. 21 (Sospensione facoltativa del servizio taxi)
1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell’arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno su richiesta dell’interessato nell’arco del medesimo periodo.
2. La sospensione può essere richiesta al Comune che ha rilasciato la licenza qualora il titolare non intenda avvalersi della sostituzione alla guida, nonché per motivi di studio documentati, oppure per periodi di prova di attività lavorativa opportunamente documentati e delimitati, fermo restando quanto previsto all’art. 7, c. 1, lett. j).
3. Il Comune, ove non ostino motivate esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei contrassegni del turno e delle targhe taxi presso l’ufficio comunale competente da parte dell’interessato ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
5. Ai fini dell’osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni – vistate dagli interessati – delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio e a darne comunicazione al Comune capoluogo di regione, quale ente locale coordinatore, ai sensi dell’art. 34, c. 3, del sistema di accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti.

Art. 22 (Affiancamento)
1. In deroga alle prescrizioni del presente regolamento, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto di svolgere il servizio affiancato da quest’ultimo, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell’utenza.
2. Analogamente, della previsione di cui al c. 1 possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.
3. L’affiancamento deve essere autorizzato a cura dell’ufficio competente del Comune che ha rilasciato la licenza.

CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 23 (Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)
Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della direzione regionale del Ministero dei Trasporti o da altro ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri più restrittivi individuati dalla vigente normativa comunitaria in materia di emissioni.
I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall’esterno.
E’ obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata direttamente all’esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della licenza è responsabile dell’osservanza delle norme. 
L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita dalla disciplina vigente, non deve in ogni caso ostacolare il servizio.
In deroga alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzato l’utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all’entrata in vigore della presente normativa e sino al 31 dicembre 2018.

Art. 24 (Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi)
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 23, l’autovettura adibita al servizio taxi deve:
a) essere dotata di tassametro omologato e rispondente alle normative vigenti, collocato all’interno dell’autovettura, fissato alla plancia in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. La visibilità del tassametro non può essere limitata in nessun modo; b) essere del colore stabilito dalla vigente normativa;
portare sul tetto apposito segnale luminoso con la dicitura ‘TAXI’ che deve essere posizionato obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, applicato direttamente alla carrozzeria e collocato nella parte anteriore del tetto della vettura. Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. La Giunta regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e tenendo conto delle indicazioni seguenti, può definire la tipologia, le dimensioni minime e massime e le modalità di esposizione del segnale luminoso TAXI:
il dispositivo deve essere omologato secondo le disposizioni tecniche vigenti in materia;
durante lo svolgimento del servizio, il segnale deve indicare alternativamente lo stato del taxi in posizione di LIBERO (con la scritta accesa) o OCCUPATO (con la scritta spenta), rilevando lo stato di servizio del veicolo direttamente dalla corrispondente posizione del tassametro installato sullo stesso. A tale scopo, il collegamento tra il tassametro ed il segnale luminoso non può essere in alcun modo interrotto;
il segnale può essere provvisto di indicatori supplementari, di colori differenti, finalizzati ad evidenziare sia lo stato LIBERO/OCCUPATO sia la tariffa o lo stato tariffario in uso;
il segnale può essere applicato in modo inamovibile o asportabile (con placca magnetica). Nella prima ipotesi deve essere in posizione centrale, nella seconda in posizione laterale perpendicolare al posto guida;
disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l’ufficio comunale competente e di uno stemma identificativo del servizio nel bacino, di tipo conforme a quello definito dal Comune, d’intesa con i competenti uffici regionali;
disporre di due targhe inamovibili, riportanti il numero della licenza e l’indicazione del Comune, fornite dai Comuni a spese del titolare della licenza. Le targhe ed il loro posizionamento devono essere sempre mantenuti in stato di perfetta visibilità e leggibilità e comunque rispettare il posizionamento dei dispositivi passivi di sicurezza interni;
avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell’utenza da esporre in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
essere dotata della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria, in cui sono altresì indicate le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, da apporre sul lato destro del finestrino passeggero, secondo il modello definito dalla Giunta regionale;
essere munita di due contrassegni del turno, che devono essere interamente leggibili dall’esterno, realizzati in modo identico per tutti i comuni, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, secondo il modello definito dalla Giunta regionale. In caso di doppio conducente per turno integrativo, i contrassegni dovranno contenere le foto dei conducenti;
essere dotata di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile;
avere, ai due lati del sedile posteriore, apposite maniglie di sostegno per i passeggeri;
avere le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, pneumatici, ghiere dei proiettori,cornici dei vetri sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell’autovettura omologato secondo le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. La vettura che non rispetti tutte le caratteristiche di cui al c. 1 non può svolgere il servizio.

Art. 25 (Sigilli di garanzia)
In conformità alla vigente normativa, agli impianti tassa metrici di cui al precedente art. 24, c. 1, lett. a), vengono applicati – a cura dei competenti uffici ed a spese del titolare della licenza – appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento dei singoli Comuni capoluogo integrati nel bacino.
La misura dei pneumatici in uso al veicolo – tra quelle consentite dalla carta di circolazione – deve essere riportata su apposito supporto connesso al sigillo di garanzia.

Art. 26 (Pubblicità)
Il Comune può autorizzare forme di pubblicità all’interno delle autovetture, secondo specifiche modalità all’uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
L’applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
All’interno dei veicoli il Comune può autorizzare l’esposizione di supporti pubblicitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Per le autovetture munite di radio-taxi o altre tecnologie di chiamata di cui all’art. 45, c. 1, lett. d), è consentita l’applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Comune d’intesa con i competenti uffici regionali, non contenenti messaggi fuorvianti o in contrasto con la normativa vigente.

Art. 27
(Uso proprio dell’autovettura taxi)
1. Ai sensi dell’art. 14, c. 6, del d.lgs. n. 422/1997, è consentito l’uso proprio, fuori servizio, dell’autovettura adibita al servizio taxi nei casi indicati dall’art. 39.

CAPO IV
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 28 (Inizio del servizio)
Nel caso di assegnazione o di trasferimento della licenza taxi o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o acausa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
Detto termine può essere prorogato per un adeguato periodo di tempo solo in caso di impossibilità temporanea adiniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
L’inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
alla presentazione al competente ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza della documentazionecomprovante l’osservanza di quanto disposto dall’art. 7, c. 1, lett. c) in merito alla disponibilità del veicolo;
alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischiper danni a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 29 (Visita di controllo e modalità di svolgimento)
Fatta salva la verifica di competenza degli uffici dei competenti Dipartimenti Trasporti terrestri del Ministero delleInfrastrutture e dei trasporti, le autovetture adibite al servizio taxi sono soggette a controlli periodici – con cadenza annuale – da parte del Comune che ha rilasciato la licenza o altro Comune del bacino con esso convenzionato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità dei veicoli ai fini dell’espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.
Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare insostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.
Il Comune può disporre – in qualsiasi tempo – visite straordinarie di controllo.
Le visite di controllo vengono effettuate dal Comune avvalendosi di apposita Commissione tecnica, costituita con atto del Comune, singolo o delegato in caso di stipula di convenzione tra comuni. La Commissione è formata da 3 esperti tecnici e da 1 rappresentante degli Organi di vigilanza e i relativi oneri sono a carico del Comune. Ai lavori della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti al fine di monitorare la correttezza delle operazioni di verifica.
Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell’ora che sono – di volta in volta – comunicati ai titolari delle licenze taxi. I titolari di licenza hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
Per comprovati e documentati motivi, il Comune è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell’auto pubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l’eventuale visita straordinaria.
Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d’esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.
Ai titolari di licenza d’esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti perla conduzione dei taxi.
Sulla licenza di esercizio delle auto pubbliche ritenute idonee dalla Commissione di cui al c. 4 viene apposto il visto comprovante l’avvenuta visita.
Alle auto pubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, oppure per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente regolamento, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione.

Art. 30 (Taxi di scorta e abbinamento)
Nell’ambito dell’organizzazione operativa del servizio, il Comune, anche mediante intesa con altri Comuni integrati nel bacino, può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.
L’uso dei taxi di scorta può essere consentito in caso di esito negativo della visita di controllo del veicolo di cuiall’art. 29 ed in tutte le ipotesi in cui l’autovettura richieda un periodo di fermo superiore a tre giorni, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare.
Nei casi di cui al c. 2, in alternativa all’uso del taxi di scorta, il Comune può consentire al titolare di licenza di
svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autovettura, purché:
i turni di servizio in uso agli operatori interessati siano diversi e non sovrapponibili, anche parzialmente, tra loro;
le licenze degli operatori interessati siano state rilasciate dallo stesso Comune, salvo il caso di specifico accordo tra Comuni integrati nel bacino che abbia delegato ad uno di essi la gestione integrale dei turni di servizio.
I Comuni, singoli o associati, stabiliscono le condizioni per il rilascio e l’uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l’accessibilità a tale servizio.
Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta può avvenire solo in favore di organismi economici e, nel rispetto dell’art.7, c.1, lett. b) e c), della l. n. 21/92, di organismi associativi di categoria.
La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell’organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle vigenti norme di legge.
Le licenze rilasciate non sono trasferibili a terzi.
Nel corso di un anno non può essere concesso l’uso del taxi di scorta per un periodo superiore a 120 giorni alla stessa persona, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Comune.

Art. 31 (Stazionamento dei taxi al di fuori delle aree aeroportuali e ferroviarie)
Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree a tal fine predisposte. Dette aree vengono individuate con atto del Comune territorialmente competente. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione di tali posteggi, nonché l’installazione di eventuali colonnine telefoniche. Il Comune deve garantire la fruibilità delle colonnine telefoniche o altre tecnologie di chiamata a tutti gli operatori i cui Comuni integrati nel bacino abbiano compartecipato ai relativi costi di installazione e manutenzione.
Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino deve essere allestito almeno un posteggio dotato di dispositivo di chiamata. L’allestimento dei dispositivi di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
I tassisti debbono prendere posto con la vettura nei posteggi secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.
Salvo quanto previsto dall’art. 33, c. 5 per l’organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le aree ferroviarie,l’utente del servizio è libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione dello stesso nel posteggio, in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (capacità del bagagliaio, numero di posti offerti, strumenti di pagamento, disponibilità del tassista al trasporto degli animali, accessibilità del veicolo) oppure agli eventuali sconti tariffari o alla conoscenza di determinate lingue straniere, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.
Per soddisfare in luogo le richieste dell’utenza, le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti,sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale soltanto verso la fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.
E’ in ogni caso vietato l’accodamento di taxi fuori turno nel posteggio.
E’ vietato il carico dell’utenza in vista del posteggio qualora nello stesso vi siano taxi o clienti in attesa.
E’ vietato agli operatori taxi, in attesa nei posteggi, allontanarsi dall’autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo non superiore a trenta minuti, riscontrabili dall’esposizione del disco orario.
Il presente articolo non si applica allo stazionamento presso gli aeroporti e le aree ferroviarie disciplinato dall’art. 33.

Art. 32 (Ambiti operativi territoriali)
1. Gli operatori legittimati al servizio taxi all’interno del bacino hanno l’obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie del bacino sull’intero territorio regionale e sul territorio delle province confinanti con la regione di seguito elencate:
Alessandria;
Novara;
Verbania;
Vercelli;
Piacenza;
Parma;
Modena;
Reggio Emilia;
Ferrara;
Rovigo;
Verona;
Trento;
Bolzano.
Gli operatori del servizio taxi hanno l’obbligo della prestazione del servizio sull’intero territorio delle province ricadenti nel bacino per le corse che non originano da uno degli aeroporti ma da uno dei Comuni integrati nel bacino.
Gli operatori del servizio taxi dei Comuni integrati nel bacino applicano il principio dell’integrazione del servizio con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione per gli operatori di ciascun Comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri. I Comuni devono garantire la possibilità di esercitare il servizio, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono l’effettiva reciprocità.
In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, su richiesta del Comune interessato che non risulti integrato nel bacino, il Comune capoluogo di Regione può autorizzare gli operatori dei Comuni del bacino allo stazionamento su aree pubbliche appositamente istituite e destinate al servizio taxi, con le modalità di cui all’art. 31 e di cui al c. 2 del presente articolo.

Art. 33 (Organizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie)
Fatto salvo quanto previsto dal codice della navigazione, le richieste di servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario possono essere accolte dagli operatori in coda unicamente presso le apposite aree di stazionamento e nei limiti di durata del turno di servizio. E’ in ogni caso vietato l’accodamento dei taxi fuori turno, sia nelle aree di carico sia in quelle di accodamento.
L’ubicazione delle aree di stazionamento dei taxi per il carico dell’utenza presso gli aeroporti è determinata dalla competente autorità aeroportuale, tenuto conto della precedenza nel posizionamento in relazione a quanto indicato dall’art. 11, c. 7, della l. n. 21/92.
Al fine di garantire l’operatività del servizio alle medesime condizioni, nei Comuni integrati nel bacino ove siano presenti stazioni ferroviarie deve essere allestito almeno un posteggio, in prossimità delle stesse. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione del posteggio; l’installazione di eventuali colonnine telefoniche o di altre tecnologie di chiamata è subordinato alla disponibilità di risorse da parte del Comune.
Gli operatori del servizio taxi devono rispettare l’ordine di arrivo nelle aree di stazionamento e hanno l’obbligo di aderire a qualunque richiesta di servizio verso le destinazioni indicate nel precedente art. 32, c. 1, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, c. 7 e 46, c. 2.
E’ facoltà degli utenti del servizio scegliere l’autovettura, limitatamente a quelle che stazionano presso la banchina di carico, qualora:
i richiedenti siano in numero superiore a quello dei posti offerti;
il volume del carico dei bagagli sia superiore alla capacità del taxi disponibile;
i richiedenti intendano corrispondere l’importo della corsa a mezzo di strumento di pagamento elettronico,qualora l’operatore ne sia sprovvisto;
sia richiesto il trasporto di animali non compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile.
6. Al fine di garantire l’ordinato e corretto svolgimento del servizio taxi in ambito aeroportuale e ferroviario, le società di gestione degli scali aeroportuali e delle stazioni possono destinare apposito personale che – su richiesta dell’utenza del servizio taxi e secondo le modalità definite dalle società di gestione, dandone comunicazione ai competenti uffici regionali – fornisce le indicazioni utili ad agevolare l’utilizzo del medesimo servizio.

Art. 34
(Organizzazione del servizio presso gli aeroporti dotati di accesso automatizzato alle aree di stazionamento e alle banchine di carico)
Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti negli ambiti aeroportuali, nel caso in cui l’accesso dei taxialle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti sia regolato mediante sistemi tecnologici automatizzati, i conducenti devono attenersi alle disposizioni dell’autorità aeroportuale che regolamentano la gestione della viabilità, nonché a quelle di cui al presente regolamento.
Nel corso dell’espletamento del turno di servizio assegnato, è consentito l’accesso alle aree di stazionamento e alle banchine di carico degli aeroporti al veicolo taxi munito dell’apposito supporto tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra i Comuni integrati, anche attraverso la gestione centralizzata dei dati, il competente ufficio del Comune capoluogo di regione espletate le opportune verifiche, provvede a:

a) fornire i supporti tecnologici da collocare a bordo dei mezzi e inserirvi i dati delle licenze taxi, comunicati dai singoli Comuni integrati nel bacino, necessari a consentire l’ingresso ai varchi automatizzati;

b) applicare in modo inamovibile i supporti tecnologici a bordo del mezzo;
sostituire i supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi nonché in caso di sostituzione del veicolo, provvedendo a disabilitare il supporto dismesso e abilitando il nuovo (con contestuale recupero dell’eventuale credito residuo). La sostituzione del supporto deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ed in tale periodo è inibito l’ingresso del veicolo interessato dalla sostituzione;
registrare le variazioni dei turni di servizio, così come assegnati dai singoli Comuni integrati nel bacino, secondo modalità e termini definiti con apposito atto regionale, al fine di consentire l’efficiente gestione del sistema automatizzato;
trasferire tempestivamente i dati degli operatori taxi alla centrale informatica del gestore aeroportuale che provvede alla gestione centralizzata dei flussi delle auto alle aree di stazionamento e alle banchine di carico.
I singoli Comuni integrati sono tenuti a comunicare, secondo modalità e termini stabiliti dai competenti uffici regionali, i dati dei titolari di licenza e relative variazioni, ivi inclusi i turni di servizio, al competente ufficio del Comune capoluogo di regione. In assenza di tali comunicazioni non è consentito l’accesso ai varchi automatizzati dei veicoli, ancorché muniti dei necessari supporti tecnologici.
Gli operatori taxi che intendono svolgere il proprio servizio presso gli aeroporti in cui sono stati installati sistemi tecnologici di ingresso automatizzati sono tenuti a:
dotare i veicoli del supporto tecnologico abilitato all’apertura automatizzata dei varchi per accedervi mediante pagamento al gestore aeroportuale dell’importo stabilito ai sensi dell’art. 35, c. 4. La mancanza del medesimo supporto a bordo del mezzo comporta il divieto di accedere alle aree di stazionamento e alle aree di carico dell’aeroporto;
mantenere in perfetto stato di conservazione i medesimi supporti e rispettare le disposizioni di cui al c. 3 in caso di sostituzione degli stessi;
rispettare le modalità definite dall’autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l’accesso, la sosta e l’acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato;
rispettare il corretto utilizzo delle aree e delle strutture al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di regolarità e sicurezza.
6. La società di gestione aeroportuale:
disciplina le modalità e le condizioni di accesso e stazionamento dei taxi all’interno delle aree aeroportuali, ivi inclusa la determinazione di un livello di reinserimento favorevole nella procedura di carico delle ‘corse brevi’;
garantisce l’accesso ai dati statistici operativi, con finalità di monitoraggio, a Regione e agli Enti locali interessati;
garantisce la disponibilità di personale addetto al controllo e alla vigilanza, nonché di personale preposto all’incarrozzamento degli utenti, che svolge un servizio di cortesia, fra le cui finalità vi sono l’informazione dell’utenza in ordine alle tariffe, alla disponibilità delle vetture e ai recapiti cui indirizzare eventuali reclami. La presenza di personale addetto all’incarrozzamento degli utenti è prevista dalla competente società di gestione per entrambi gli scali di Malpensa e Linate. Per i restanti scali del bacino aeroportuale è riservata la facoltà, in capo alle competenti società di gestione, di dotarsi di personale addetto all’incarrozzamento;
può, in deroga alla lett. c) del c. 3, procedere, all’interno delle aree aeroportuali dotate di sistemi di accesso automatizzato, alla sostituzione dei supporti tecnologici nei casi di rottura e manomissione degli stessi dandone tempestiva comunicazione al Comune capoluogo di regione o ai Comuni capoluogo di provincia nei casi di cui al c.
7;
può convenzionarsi con i Comuni capoluogo di provincia per l’espletamento delle procedure necessarie ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al c. 7.
7. I Comuni capoluogo di provincia possono provvedere allo svolgimento delle attività di cui al c. 3, previo parere degli uffici regionali competenti in ordine all’adeguatezza delle dotazioni tecniche e organizzative necessarie all’espletamento di tali attività. In tal caso i singoli Comuni integrati effettuano le comunicazioni di cui al c. 4 al Comune capoluogo della rispettiva provincia.

Art. 35 (Tariffe del servizio taxi)
1. Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l’obbligo di applicare la tariffa unica di bacino determinata con apposita delibera della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’art. 61; è fatta salva la facoltà:
per i Comuni del bacino di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l’applicazione, per percorsi aventi origine e destinazione all’interno del comune, di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni;
per la Giunta regionale di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l’applicazione di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l’introduzione di specifiche agevolazioni per tutto il territorio del bacino.
2. L’importo indicato dal tassametro deve intendersi omni comprensivo, sia nel caso di uso convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo, fatti salvi i pedaggi autostradali:
di sola andata, qualora la destinazione sia all’interno del bacino;
di andata e ritorno qualora la destinazione sia al di fuori del bacino.
3. In relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all’art. 61, e riguardano il viaggio di andata o ritorno effettuato mediante corse dirette senza fermate, su percorsi prestabiliti e con prezzi omni comprensivi, che includono tutte le spese, supplementi o costi aggiuntivi, quali pedaggi autostradali, l’equivalente economico in forma forfettaria relativo al tempo di presa in carico dell’utente, il supplemento notturno ed il supplemento festivo e chiamata radiotaxi, nonché l’importo per l’accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti. L’applicazione di tali tariffe comporta che spetti all’operatore del servizio taxi scegliere il tragitto più idoneo, anche in termini di tempo e percorrenza, per raggiungere il luogo indicato come destinazione. Nel caso in cui l’utente, durante il tragitto predeterminato, chieda di raggiungere una località diversa da uno dei punti di destinazione dei percorsi predeterminati, l’operatore del servizio taxi, a fine corsa, richiede il pagamento dell’importo risultante dal tassametro. Per quanto riguarda la tratta Milano-Malpensa, si precisa che per Malpensa si intende
indifferentemente il Terminal 1 o il Terminal 2 e che si applica la tariffa predeterminata anche qualora:
l’utente, in prossimità del Terminal 1 o 2, decida di cambiare destinazione e dirigersi verso il Terminal 2 o 1;
due utenti utilizzino lo stesso taxi, ma abbiano come punto di arrivo e/o di partenza rispettivamente il Terminal 1 e il Terminal 2.
In caso di prenotazione attraverso una delle modalità di chiamata di cui all’art. 45, c. 1, lett. c) e d), l’operatore del servizio taxi, ai fini dell’applicazione della tariffa predeterminata omni comprensiva, è tenuto a tollerare un ritardo massimo dell’utente pari a 5 minuti, tempo calcolato dall’arrivo del taxi al punto di chiamata sino all’arrivo dell’utente, oppure, nel caso di chiamata differita a mezzo radiotaxi, il ritardo è calcolato a partire dall’orario previsto di arrivo all’indirizzo dell’utente. Qualora il ritardo dell’ utente si protragga oltre tale limite, l’operatore è autorizzato a chiedere all’utente che intenda comunque avvalersi della tariffa predeterminata, in aggiunta, il pagamento a tassametro del ‘tempo d’attesa’ calcolato con la seguente modalità:
– prezzo a tassametro acceso, a partire dal momento della partenza dell’operatore dal parcheggio taxi sino al momento di presa in carico dell’utente, decurtato del costo della cosiddetta ‘bandiera’, corrispondente al costo iniziale diurno feriale del servizio.
I costi di gestione dei sistemi tecnologici automatizzati per l’accesso alle banchine di carico degli aeroporti sono contabilizzati nel calcolo del valore teorico delle tariffe predeterminate, derivante dall’applicazione del meccanismo automatico di adeguamento di cui al c. 9, prima dell’applicazione delle regole di arrotondamento definite dalla Giunta regionale. Nella tariffa predeterminata sarà inserito il valore che permetterà la copertura dei costi di installazione e di gestione dei sistemi, come definito da apposito gruppo tecnico di lavoro composto da Regione, dalla Provincia territorialmente coinvolta, dal Comune capoluogo di Regione e dalla Società di gestione aeroportuale.
Le tariffe, le condizioni di trasporto e l’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria devono essere portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi visibili ed esposti all’interno dell’autovettura sul retro del sedile anteriore del passeggero. L’esistenza di ogni eventuale iniziativa tariffaria deve essere pubblicizzata in maniera completa, corretta e trasparente, a tutela dei consumatori, in posizione chiaramente visibile dall’esterno del veicolo.
L’utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non è stato messo in funzione.
A richiesta del passeggero, il conducente è obbligato a rilasciare la ricevuta firmata – predisposta in conformità al modello determinato dalla Regione – contenente l’indicazione del prezzo della corsa ordinaria o predeterminata, la data di inizio del servizio e riportante il numero della licenza e del Comune che l’ha rilasciata. E’ riservata all’utente la facoltà di richiedere sulla ricevuta la compilazione delle indicazioni relative alla località d’inizio e di fine della corsa, al giorno e all’ora in cui è terminata.
In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito inattesa delle decisioni che al riguardo saranno adottate dal Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.
I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui all’art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all’adeguamento tariffario devono prevedere l’applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita.

Art. 36 (Controlli tariffari)
Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’art. 35 e deve essere sigillato, come previsto dall’art. 25, a cura degli uffici delle competenti strutture organizzative dei Comuni capoluogo di provincia integrati nel bacino. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale preposto a tali incombenze.
In deroga al c. 1, ed unicamente nei casi in cui è impossibile l’intervento presso gli uffici ivi indicati a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l’intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell’ufficio indicato.
L’apparecchio tassametrico non deve consentire il contemporaneo funzionamento delle due componenti tariffarie,chilometrica ed oraria. Tale conformità deve risultare da apposita attestazione chiaramente esposta e visibile all’utenza ed agli operatori responsabili della vigilanza.
La Regione, nell’ambito dell’attività di vigilanza, assicura la corretta ed omogenea applicazione del sistema tariffario nel bacino, individuando nelle competenti strutture dei Comuni capoluogo integrati nel bacino, gli uffici preposti ad effettuare, relativamente agli ambiti provinciali di appartenenza, il controllo, anche straordinario a campione, e a certificare la conformità degli apparecchi tassametrici alle prescrizioni e ai vincoli fissati dalla presente disciplina.
Il titolare della licenza taxi e l’eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all’installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione del funzionamento, in base alla normativa vigente.

Art. 37 (Turni di servizio)
I turni, articolati in ordinari e integrativi, devono garantire la copertura del servizio per tutto l’arco delle 24 ore,tenendo conto sia della domanda di servizio in ambito aeroportuale, sia della necessità di assicurare la continua presenza del servizio all’interno dei diversi Comuni integrati nel bacino.
La Giunta regionale, sentita la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale di cui all’art. 61, definisce con apposito atto la tabella dei turni del bacino, uguali per tutti gli operatori, sulla base dei seguenti criteri:
ogni turno di servizio continuo non può essere superiore a n. 10 ore e ogni turno discontinuo non può essere superiore a n. 12 ore con una pausa minima di almeno 1 ora;
l’inizio del primo turno della giornata avviene nel territorio della provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato la licenza (aeroporti inclusi) e solo dopo 1 ora dall’inizio del turno è possibile l’accodamento fuori dal territorio provinciale;
nel caso di doppio conducente il totale massimo dei turni non può superare le 16 ore giornaliere effettuabili sull’intero bacino;
una pausa maggiore e turni integrativi da espletare sull’intero bacino esclusivamente con il secondo autista.Devono essere garantite nella combinazione delle turnazioni ordinarie e integrative n. 8 ore di riposo minimo giornaliero.
I turni di servizio sono determinati da ogni Comune nell’ambito della tabella di cui al c. 2, anche in relazione alle esigenze di ambito locale, e possono essere cambiati decorsi almeno 5 giorni dall’effettuazione dell’ultimo cambio, salvo l’introduzione di apposita strumentazione telematica per il cambio turno.
In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza, anche nei Comuni non integrati nel bacino nei casi di cui all’art. 32, c. 4, su richiesta del Comune territorialmente competente, il Comune capoluogo di regione può introdurre deroghe temporanee alla disciplina di cui al presente articolo per il carico e/o lo stazionamento in attesa dei clienti, valide per tutti gli operatori del bacino.

Art. 38 (Contrassegni del turno di servizio)
Nell’espletamento del servizio, per garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti e supportare efficacemente l’attività di vigilanza, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno realizzati in modo identico, sia per le informazioni contenute, sia per le relative caratteristiche di dimensionamento e posizionamento, in conformità alle prescrizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. I contrassegni devono contenere le indicazioni relative al turno ordinario e a quello integrativo.
I contrassegni devono essere interamente leggibili dall’esterno e collocati nel seguente modo:
quello di maggiori dimensioni – di cm. 15 per 15 – sul lunotto in alto a destra secondo la direzione di marcia;
quello di minori dimensioni – di cm. 10 per 10 – sul parabrezza in alto ed al centro.
I contrassegni del turno ordinario e integrativo sono forniti dalle competenti strutture organizzative del Comune a spese del titolare della licenza. Il Comune deve tenere un registro dei turni assegnati, anche in formato elettronico, consultabile da tutti i Comuni integrati nel bacino.
La Giunta regionale può individuare altre forme per l’indicazione del turno di servizio dei taxi nonché le modalità  atte a contraddistinguere il turno integrativo da quello ordinario. I contrassegni dei turni delle licenze che hanno attivato il secondo conducente devono contenere la foto degli autisti.

Art. 39 (Taxi fuori servizio)
1. Le auto pubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:
non siano in turno, oppure sia scaduto il termine del turno di servizio;
l’autovettura sia guasta oppure quando il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;c) il conducente abbia un malore;
il titolare sospende il servizio ai sensi dell’art. 21;
vengano ritirati durante il turno i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento per l’espletamento del servizio;
il conducente goda delle ferie o del riposo settimanale.
Le auto pubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta ‘Fuori Servizio’.
Quando l’auto pubblica è fuori servizio non può effettuare corse.
Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l’utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base del parametro iniziale del costo chilometrico commisurato al percorso ancora da compiere. In caso di contestazione, l’utente è tenuto a versare in ogni caso al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del Comune, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60. Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 40 (Obblighi generali dei conducenti in servizio)
1. I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l’obbligo di:
mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza. Detti documenti devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
avere un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
essere provvisti di uno stradario aggiornato del territorio comunale e dei Comuni integrati nel bacino, oppure di analoga strumentazione elettronica;
osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia;
avere il segnale ‘TAXI’ illuminato quando il taxi è libero, in conformità all’art. 24, c.1, lett. c), punto c.2;
essere, durante l’attesa nei posteggi o presso le banchine di carico di aeroporti, stazioni e poli espositivi – con l’eccezione delle aree di accumulo – a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle richieste;
fornire all’utente chiarimenti in ordine alla formazione del corrispettivo della corsa, nel caso intervengano soste e/o richieste particolari da parte dell’utente; j) rispettare i turni e gli orari di servizio;
comunicare, all’ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni;
comunicare, all’ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, le disposizioni della Prefettura relative ad eventuali sospensioni della patente, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni medesime;
sottoporsi ai controlli diretti a verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui alla normativa vigente.

Art. 41 (Obblighi e facoltà dei conducenti all’inizio della corsa)
1. All’inizio della corsa i conducenti di taxi in servizio devono:
accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente oppure del punto di presa a bordo nel caso di richiesta telefonica,radio taxi o mediante altre tecnologie di chiamata di cui all’art. 45, c.1, lett. d);
azionare il tassametro al momento in cui ha inizio il servizio e assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
agevolare la salita delle persone ed il carico dei bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo.
I conducenti delle auto pubbliche da piazza hanno l’obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, salvo quanto previsto dal c. 7, purché il numero dei richiedenti non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell’autovettura.
E’ obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell’apposito vano porta bagagli senza che l’autovettura si deteriori o si insudici. Eventuali risarcimenti per perdita o avaria delle valigie e/o dei colli trasportati sono disciplinati dalla normativa vigente.
E’ obbligatorio il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per i non vedenti.
Il servizio richiesto da organi di polizia per motivi di ordine pubblico, oppure da un soggetto avente titolo pers occorrere persone ferite o colte da malore è obbligatorio e, in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l’Amministrazione interessata, salvo rivalsa ai sensi di legge.
Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti previsti dall’art. 32 non comportano l’obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 70% del costo presunto del servizio quantificato sulla base della tariffa chilometrica iniziale.
Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:
da persone in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
da soggetti minorenni, in base alle normative vigenti, non accompagnati da persona maggiorenne;
da persone con animali, salvo quanto previsto dal c. 4;
quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

Art. 42 (Obblighi dei conducenti durante la corsa)
1. Durante la corsa i conducenti di auto pubbliche in servizio devono:
verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l’utente non chieda di seguire un percorso diverso;
ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

Art. 43 (Obblighi dei conducenti al termine della corsa)
1. Al termine della corsa i conducenti di auto pubbliche in servizio devono:
azionare la funzione ‘cassa’ del tassametro per bloccarne l’avanzamento;
far prendere visione all’utente del prezzo della corsa, specificando gli eventuali sconti alla tariffa unica di bacino;c) aiutare le persone a scendere e a scaricare i bagagli;
rilasciare all’utente la ricevuta o acquisire i dati per l’emissione della fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato della corsa;
azzerare il tassametro.
2. Qualora siano rinvenuti oggetti e valori che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli senza ritardo al competente ufficio comunale del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 44 (Divieti per i conducenti di taxi in servizio)
1. E’ vietato ai conducenti di autoveicoli in servizio:
accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di questi ultimi. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la fattispecie dell’uso collettivo del taxi di cui all’art. 5;
tenere sull’autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
interrompere la corsa di propria iniziativa se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
consumare cibo durante la corsa;
chiedere somme maggiori o non conformi a quelle autorizzate, salvo rivalsa nei confronti di persone che avessero cagionato danni alle autovetture;
togliere oppure occultare il tassametro e i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone non autorizzate anche se munite di patente idonea;
applicare sia dentro sia fuori dall’autovettura contrassegni e/o adesivi che non siano attinenti al servizio, ad eccezione di quanto disciplinato all’art. 26;
adibire l’autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza,anche se a scopo di beneficenza;
indossare canottiere, pantaloni corti, ciabatte o tute da ginnastica.

Art. 45
(Modalità di acquisizione del servizio)
1. L’acquisizione del servizio e, conseguentemente, l’inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire mediante:
richiesta diretta avanzata all’auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
richiesta diretta all’auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
richiesta telefonica, o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso i posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall’art. 1, c. 1, e dall’art. 2 della legge 21/92;
richiesta verso Centrali Radiotaxi o altri Organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purché operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall’art. 1, c. 1, e dall’art. 2, legge 21/92.
2. Presso gli aeroporti l’unica modalità consentita per la richiesta del servizio è quella prevista dal c. 1, lett. a).

Art. 46 (Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio)
Gli utenti del servizio devono rispettare le norme del Codice della Strada, tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell’auto pubblica e, al termine della corsa, dopo essersi accertati di non aver dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno dell’autovettura, pagarne l’ammontare.
Agli utenti del servizio è vietato:
salire o scendere dal veicolo in movimento;
portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi; c) aprire la portiera dell’autovettura verso la corsia di scorrimento;
insudiciare o danneggiare l’autovettura o le sue apparecchiature;
distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza; f) fare schiamazzi o rumori molesti;
distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio;
consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura.
L’inosservanza dei predetti divieti o doveri dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l’obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, l’utente dovrà corrispondere l’importo corrispondente al ripristino in servizio del veicolo, nei casi in cui sia riscontrata la sua responsabilità nel danneggiamento dello stesso oppure di parti o apparecchiature interne o esterne all’abitacolo.
L’utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell’auto pubblica sino ad un massimo di 60 minuti,sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l’utente deve corrispondere subito il prezzo della corsa effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta minuti di fermata al momento della richiesta.
Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l’indicazione del numero della licenza e del Comune che l’ha rilasciata, del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stata richiesta l’attesa.
Trascorso inutilmente detto termine, l’auto pubblica è da considerarsi libera e può riprendere il normale servizio.

Art. 47 (Reclami)
Eventuali reclami da parte dei clienti circa lo svolgimento del servizio possono essere inoltrati alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 o al Comune che ha emesso la licenza entro 90 giorni dall’evento oggetto di reclamo. Il Comune ha l’obbligo di comunicare il reclamo pervenuto entro 3 giorni lavorativi alla Commissione di cui all’art. 60. La Commissione provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all’individuazione degli eventuali provvedimenti conseguenti in conformità alla disciplina di cui all’art. 50.
I clienti possono inviare anche alla Regione il reclamo avvalendosi, altresì, di apposita casella di posta elettronica.I competenti uffici regionali si coordinano con la Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza ai fini della gestione dei reclami presentati.
La Commissione deve trasmettere alla Regione, almeno con cadenza trimestrale, una relazione al fine di monitorare le casistiche e valutarne gli aspetti problematici.
L’indirizzo della Regione, del Comune e della Commissione cui inviare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull’autovettura.

Art. 48 (Rilevazione dati e monitoraggio)
I singoli Comuni integrati nel bacino, le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati relativi alla determinazione degli indicatori di qualità necessari per la definizione dell’adeguamento annuale delle tariffe, secondo le modalità indicate dalla Regione.
La Regione e i singoli Comuni integrati nel bacino, anche d’intesa con le Associazioni dei consumatori, possono effettuare indagini e rilevazioni in merito alla qualità e quantità del servizio offerto, al livello di soddisfazione dell’utenza e alla domanda non soddisfatta. La metodologia di effettuazione è definita in accordo con le Associazioni
dei consumatori e le associazioni degli operatori e i sindacati dei tassisti.

CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI

Art. 49 (Vigilanza)
La Polizia Locale dei singoli Comuni integrati nel bacino svolge l’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme del presente regolamento e accerta le violazioni.
Gli uffici comunali segnalano, alla Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 per l’individuazione dei provvedimenti disciplinari e alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, il mancato rispetto delle norme di cui al presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia.
Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell’ambito del demanio aeronautico, ai sensi del Codice della navigazione, nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 50 (Conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi)
Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 86, c. 3,del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Restano in ogni caso ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente e, in particolare, quelle di cui all’art. 11 bis della l. n. 21/1992.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai requisiti previsti dal presente regolamento, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, o di violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi di vigilanza, sono adottati provvedimenti di cui al presente Capo.
Gli uffici competenti di cui all’art. 49 trasmettono alla Commissione di cui all’art. 60, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all’interessato, tutta la documentazione pertinente. 4. La Commissione effettua l’istruttoria e conclude il procedimento entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento a carico del soggetto interessato, in ragione della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti. Il termine è sospeso in caso di supplemento istruttorio, come previsto dalle norme vigenti.
La Commissione tecnica disciplinare individua i provvedimenti di cui al presente Capo a carico del soggetto interessato, dandone comunicazione ai Comuni che sono tenuti ad applicarli entro 30 giorni.
Il provvedimento finale della Commissione dovrà altresì quantificare l’ammontare dell’importo oggetto di eventuale restituzione.
La Direzione generale regionale competente, nel caso in cui il Comune non ottemperi, entro i termini previsti, alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, sospende, previa diffida ad adempiere entro ulteriori 30 giorni, il Comune dalla partecipazione al bacino aeroportuale, sino all’applicazione delle disposizioni citate. Agli operatori di tale Comune, pertanto, non si applica il principio dell’integrazione del servizio con la reciprocità di carico di cui all’art. 32, c. 3.
A partire dall’avvio del procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell’eventuale sospensione applicata ai sensi degli artt. 55 e 56, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell’art. 16.

Art. 51 (Ritiro dei contrassegni e della licenza)
1. In caso di contestazione immediata, l’operatore che procede all’accertamento della violazione di cui all’art. 50, c. 1, in aggiunta alla sanzione ivi prevista, deve ritirare la licenza di esercizio, i contrassegni di macchina e di turno quando
accerti che l’auto pubblica è in circolazione:
sprovvista dei contrassegni di macchina e/o di turno o qualora gli stessi siano contraffatti o alterati;
condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al ruolo di cui all’art. 6, c. 1;
con tassametro non aggiornato alle tariffe determinate dalla Giunta regionale dopo il periodo di mora stabilito pe ril cambio tariffa;
con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
non avendo ottemperato all’obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
non avendo ottemperato all’obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
non avendo ottemperato all’assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio,oppure con la stessa licenza dichiarata decaduta;
in tutti i casi in cui, in conseguenza di violazioni del Codice della strada, è previsto il ritiro – immediato o successivo a provvedimento di sospensione temporanea – dei documenti di circolazione del veicolo abbinato alla licenza taxi e/o di guida del conducente, oppure laddove è prevista la sospensione immediata dalla circolazione del veicolo stesso.
2. La licenza di esercizio ed i contrassegni dovranno essere restituiti al titolare della licenza all’adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente regolamento, oppure al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida o la sospensione dalla circolazione del veicolo.

Art. 52 (Ritiro cautelativo della licenza)
1. Il Comune che ha emesso la licenza dispone il ritiro cautelativo della licenza nei seguenti casi:
in presenza di documentati motivi che inducano a ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
In presenza delle circostanze di cui al c. 1, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l’ufficio comunale competente, ferma restando la possibilità del titolare della
licenza di avvalersi dell’istituto della collaborazione familiare, ai sensi dell’art. 18, oppure di avvalersi della sostituzione temporanea alla guida, secondo le previsioni di cui all’art. 19.
Nelle ipotesi di cui al c. 1, il Comune provvede ad informare la Commissione tecnica disciplinare e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada.

Art. 53 (Richiamo)
1. Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle decisioni della Commissione tecnica disciplinare, dispone il richiamo nei confronti dell’operatore nei seguenti casi:
inosservanza caratteristiche auto pubbliche di cui all’ art. 23, c. 3, 4 e 5 e all’art. 24, c.1, lett. b), c) second operiodo, d), i), j) e k);
esposizione irregolare di pubblicità ai sensi dell’art. 26;
visita scaduta di cui all’art. 29;
stazionamento irregolare in posteggio o fuori posteggio di cui all’art. 31 e all’art. 33;
inottemperanza a quanto previsto dall’art. 34, c. 5, lett. a), b) e d);
effettuazione servizio senza licenza a bordo di cui all’art. 40, c. 1, lett. b);
mancanza di abbigliamento decoroso di cui all’art. 40, c. 1, lett. c);
mancanza di uno stradario aggiornato a bordo del mezzo o analoga strumentazione elettronica di cui all’art. 40,c. 1, lett. e);
abbandono taxi in posteggio di cui all’art. 40, c. 1, lett. h);
mancato chiarimento circa la formazione del corrispettivo di cui all’art. 40, c. 1, lett. i);
mancata agevolazione della salita dei clienti e del carico dei bagagli di cui all’art. 41, c. 1, lett. c);
mancato azzeramento tassametro di cui all’art. 43, c. 1, lett. e);
vendita o esposizione di merce di cui all’art. 44, c. 1, lett. j).

Art. 54 (Sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso alle aree aeroportuali)
1. Il mancato rispetto delle modalità definite dall’autorità aeroportuale e dalla società di gestione aeroportuale per la regolamentazione della viabilità e per l’accesso, la sosta e l’acquisizione delle corse mediante il sistema tecnologico automatizzato, qualora esistente, di cui all’art. 34, c. 5, lett. c), e c. 6, lett. a), comporta la sospensione dei veicoli adibiti a servizio taxi dall’accesso automatizzato, qualora esistente, alle aree aeroportuali per un periodo di tempo pari a 5 giorni.

Art. 55 (Sospensione della licenza)
Il Comune che ha emesso la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare,sospende, per una durata che varia in rapporto alla gravità della violazione commessa ed alla recidiva, la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni, sulla base delle classi individuate all’art. 56.
L’inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine fissato dal Comune comporta l’instaurazione di un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio con applicazione del provvedimento di sospensione maggiorato del cinquanta per cento rispetto a quello originario.
In caso di recidiva per violazione di una medesima fattispecie entro 5 anni dall’irrogazione della sospensione, si applica la sospensione precedentemente inflitta maggiorata del cinquanta per cento, con arrotondamento all’eccesso. In caso di accertamento contestuale di più inottemperanze di molteplici fattispecie, si applica il cumulo materiale delle sospensioni previste.
In caso di sospensione della licenza di esercizio, nell’ultimo quinquennio di durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un periodo inferiore, di cumulo di 4 sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell’art. 56, il Comune invia al soggetto interessato apposita comunicazione con cui lo invita ad astenersi dal commettere ulteriori violazioni pena l’adozione dei provvedimenti di decadenza dalla licenza di esercizio in conformità all’art. 57.

Art. 56 (Classi di sospensione)
1. CLASSE 1: da 1 a 3 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
per la terza inottemperanza oggetto di richiamo nell’arco di due anni;
mancanza segnale luminoso dicitura TAXI di cui all’art. 24, c. 1, lett. c), primo periodo;
esposizione irregolare targhe riportanti il numero della licenza e l’indicazione del Comune di cui all’art. 24, c. 1, lett. e);
inottemperanza alla visita straordinaria di cui all’art. 29, c. 3;
mancato rinnovo abbinamento della licenza al taxi di scorta di cui all’art. 30;
inottemperanza agli ordini e alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza di cui all’art. 40, c. 1, lett. f);
inottemperanza all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 40, c. 1, lett. k) e l);
tassametro non azionato di cui all’art. 41, c. 1, lett. b);
inosservanza delle indicazioni di percorso richieste dall’utente di cui all’art. 42, c. 1, lett. b);j) rifiuto sosta di attesa di cui all’art. 46, c. 5.
2. CLASSE 2: da 3 a 7 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
per la terza inottemperanza della stessa fattispecie oggetto di richiamo nell’arco dei 5 anni;
mancata esposizione targhe riportanti il numero della licenza e l’indicazione del Comune di cui all’art. 24, c. 1, lett. e);
mancata esposizione della vetrofania di attestazione di conformità tariffaria di cui all’art. 24, c. 1, lett. g);
rilascio ricevuta incompleta o indecifrabile di cui all’art. 35, c. 7;
mancato aggiornamento tassametro di cui all’art. 35, c. 9;
inosservanza turno servizio di cui all’art. 37;
esposizione di turni con caratteristiche difformi da quelle di cui all’art. 38;
svolgimento del servizio con taxi fuori servizio di cui all’art. 39;
allungamento percorso di cui all’art. 42, c. 1, lett. b);
trasporto persone estranee di cui all’art. 44, c. 1, lett. b);
destinazione del veicolo al trasporto di persone, animali o cose di cui all’art. 44, c. 1, lett. c).
3. CLASSE 3: da 7 a 30 giorni di sospensione della licenza nei seguenti casi:
inottemperanza guida personale o di persona autorizzata alla sostituzione alla guida o alla collaborazione familiare o come secondo conducente di cui agli artt. 18, 19, 20 e 27;
occultamento tassametro, segni distintivi e tabella tariffaria, o mancanza contrassegni del turno e tabella tariffaria di cui agli artt. 24, c. 1, lett. a), f) ed h), e 44, c. 1, lett. g); c) difformità misura pneumatici di cui all’art. 25, c. 2;
uso taxi di scorta o abbinamento non autorizzato di cui all’art. 30;
rifiuto rilascio ricevuta o rilascio ricevuta alterata di cui all’art. 35, c. 7;
uso abusivo del turno di cui all’art. 37;
tassametro azionato anticipatamente di cui all’art. 41, c. 1, lett. b);
interruzione del servizio di cui all’art. 44, c. 1, lett. d);
richiesta importi superiori al dovuto o applicazione supplementi non dovuti di cui all’art. 44, c. 1, lett. f).
4. CLASSE 4: da 30 a 90 giorni di sospensione nei seguenti casi:
rifiuto servizio di cui all’art. 2 della l. n. 21/92;
destinazione del veicolo ad utenza non indifferenziata di cui all’art. 3 c. 1;
sospensione del servizio per un periodo di tempo pari o superiore a 90 giorni, in difformità da quanto previsto all’art. 21;
falsificazione turni o targhe di cui all’art. 24 e falsificazione contrassegni di cui all’art. 38;
mancanza di tassametro omologato o sprovvisto di sigilli di cui agli artt. 24, c.1, lett. a) e 25;
mancata applicazione della tariffa unica di bacino e delle tariffe predeterminate su percorsi prestabiliti di cuiall’art. 35;
mancata ottemperanza all’obbligo di sottoporsi ai controlli di cui all’ art. 40, c. 1, lett. m);
servizio acquisito in violazione delle modalità di cui all’art. 44, c. 1, lett. a) e al di fuori di quelle di cui all’art. 45;
rimozione non autorizzata del tassametro di cui all’art. 44, c. 1, lett. g).

Art. 57 (Decadenza della licenza)
1. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare,
dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza d’esercizio nei seguenti casi:
svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla normativa per l’esercizio della professione;
mancata documentazione, nei termini previsti dall’art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7, c. 1, lett. f), g), h), i) e j);
mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall’art. 16;
sospensione della licenza di esercizio, nell’ultimo quinquennio, di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, cumulo di cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell’art. 56;
manomissione del tassametro al fine di alternarne il funzionamento o la determinazione del costo della corsa.
2. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare,
dispone la decadenza della licenza di esercizio taxi, previa diffida, nei seguenti casi:
seconda inosservanza all’obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;
perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7, c. 1, lett. a), c), d) ed e);
interruzione del servizio senza giustificati motivi per un periodo pari o superiore a 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 21;
mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 21 e 28.

Art. 58 (Rinuncia alla licenza)
1. In caso di rinuncia alla licenza, il titolare è tenuto alla restituzione della licenza di esercizio, dei contrassegni di macchina e di turno al Comune, che ne potrà disporre in conformità alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 59 (Procedura ed effetti della decadenza della licenza)
I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, di cui all’art. 57, c. 1, sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, ai sensi della l. n. 241/1990.
I provvedimenti di decadenza della licenza di esercizio, nei casi di prima mancata ottemperanza alle fattispecie di cui all’art. 57, c. 2, devono essere preceduti da una diffida trasmessa all’interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, oppure ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.
La licenza comunale di esercizio dichiarata decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.
In caso di sospensione, decadenza o rinuncia alla licenza nessun indennizzo è dovuto al titolare o all’erede, al collaboratore, al sostituto o all’assegnatario della licenza.

Art. 60 (Commissione tecnica disciplinare)
1. La Commissione tecnica disciplinare, incaricata dell’istruttoria dell’esame dei procedimenti disciplinari instaurati nei
confronti degli operatori del servizio taxi del bacino, è composta da:
un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione,con funzioni di presidente;
un rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r.n. 6/2003;
tre esperti della materia individuati tra i dipendenti dei Comuni integrati nel bacino, anche appartenenti agli organi di vigilanza.
La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all’operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza.
I componenti della Commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, su indicazione dei soggetti di cui al c. 1, e partecipano ai lavori a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Per ciascuno
dei componenti viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare alle attività della Commissione in assenza del titolare. Il componente, titolare o supplente, che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade automaticamente dall’incarico. Il soggetto di riferimento, al fine di mantenere la rappresentanza in seno alla Commissione, dovrà indicare il nuovo rappresentante entro il termine perentorio di trenta giorni dalla decadenza.
Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti così come individuati ai c. 1 e 2. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
La Commissione resta in carica per tre anni e comunque sino alla nomina della successiva.
Alle sedute della Commissione possono assistere i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti,oppure il legale di fiducia, quali accompagnatori dei singoli conducenti oppure a tutela degli stessi in sede di valutazione dei singoli procedimenti.
Le decisioni assunte dalla Commissione sono vincolanti per i comuni del bacino. Nei confronti del comune inadempiente si applica il disposto di cui all’art. 50, c. 7.
Il calendario delle attività della Commissione è definito dall’ufficio di segreteria, in considerazione delle esigenze operative della stessa e della disponibilità dei commissari.
Per l’attività istruttoria la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria individuato nel competente ufficio del Comune capoluogo di regione, che può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel bacino.
Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese ai componenti della commissione di cui al c. 3, sono acarico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli operatori titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.
La Commissione adotta il ‘Regolamento di funzionamento della Commissione’, elaborato su proposta del Comune
capoluogo di regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi di cui all’art. 61.

CAPO VII
CONFERENZA DEL SERVIZIO TAXI DEL BACINO AEROPORTUALE

Art. 61 (Istituzione della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato è istituita una Commissione
consultiva denominata ‘Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale’, anche per le finalità di cui all’art. 4, c. 4,
l. n. 21/92, che svolge funzioni di tipo consultivo per tematiche di particolare rilevanza inerenti il servizio taxi all’interno del bacino.
2. Alla Conferenza di cui al c. 1 partecipano:
n. 7 rappresentanti dei Comuni integrati nel bacino, di cui 1 in rappresentanza di ciascun Comune capoluogo di provincia o loro delegati;
n. 7 rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte nell’albo regionale di cui all’art. 28, c. 5, lett. g), della l.r. n. 6/2012, la cui disciplina è definita con atto regionale, assicurando comunque la presenza dell’associazione o del sindacato maggiormente rappresentativo per ciascuna provincia;
n. 3 rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r.n. 6/2003;
n. 3 rappresentanti degli organi di vigilanza dei Comuni integrati nel bacino, di cui 1 responsabile della vigilanza aeroportuale, designato dai Comuni di sedime.
Le sedute della Conferenza sono convocate e presiedute dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e viabilità o suo delegato che provvede anche a fissare l’ordine del giorno.
Alle sedute della Conferenza partecipa, su invito del Presidente, in relazione agli specifici temi trattati, un rappresentante di altri soggetti interessati, con particolare riferimento alle società di gestione degli scali aeroportuali.
La Conferenza svolge attività consultiva in relazione agli argomenti oggetto del presente regolamento, tra i quali:a) ampliamento del contingente e integrazione di nuovi Comuni;
variazione del sistema tariffario e degli indicatori di qualità per l’adeguamento tariffario annuale;
criteri per l’individuazione dei luoghi di stazionamento;
criteri per la determinazione e modifica degli orari massimi di servizio e della tabella dei turni di cui all’art. 37, c.2, anche su richiesta dei singoli comuni;
verifiche periodiche in merito all’attività di vigilanza e ai reclami;
attività di controllo e monitoraggio delle intese sottoscritte;
criteri relativi all’uso collettivo dei taxi.
Ogni soggetto rappresentato in seno alla Conferenza è tenuto a designare, entro il termine che sarà definito con apposito atto regionale, oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento. I componenti supplenti possono assistere alle sedute della Conferenza, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluno dei soggetti non provveda a designare i propri rappresentanti, la Conferenza è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
I componenti della Conferenza possono conferire espressa delega scritta ad altri componenti della stessa.
La Conferenza resta in carica per l’intera legislatura a far tempo dalla sua istituzione e comunque fino all’insediamento della successiva.
I componenti della Conferenza possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni oppure ad iniziativa del soggetto che li ha designati.
La partecipazione alla Conferenza è estesa alle Società di gestione degli aeroporti, ai rappresentanti di tutti i Comuni integrati nel bacino e delle associazioni e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale e iscritte in apposito albo, di cui al c. 2, lett. c), con cadenza almeno annuale, allo scopo di analizzare l’andamento del servizio taxi nel bacino in relazione alle attività programmate per l’anno di riferimento e alle attività oggetto di rendiconto per l’anno trascorso, anche a seguito dell’analisi dei dati e delle attività di controllo e di monitoraggio.
Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario della Conferenza, apposito verbale che riporta, in modo sintetico, le posizione espresse dai partecipanti.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 (Norma di rinvio)
1. La disciplina degli autoservizi taxi nel bacino dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni nazionali vigenti in materia non espressamente richiamate dal presente regolamento.

Art. 63 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.
I regolamenti interni delle cooperative, dei consorzi, delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e degli organismi in qualsiasi forma costituiti che esercitano attività inerenti il servizio taxi non possono essere in contrasto con le disposizioni del presente atto.
Per le istanze di integrazione nel bacino presentate da Comuni che, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, avevano già presentato domanda di integrazione ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato ‘A’ della d.g.r. n. VII/11948/2003, così come modificata dalla d.g.r. n. VII/20831/2005, il termine di cinque anni di cui all’art. 2, c. 4, lett.
a) è ridotto a quattro anni, fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di cui al medesimo art. 2, c. 4.
E’ abrogata la d.g.r. 16 febbraio 2005, n. VII/20831.
Fino all’approvazione dell’atto di cui all’art. 1, c. 3, i Comuni integrati sono quelli risultanti dalla d.g.r. n. VII/11948/2003.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e’ dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Abilitazioni

C.A.P. Patente Veicolo Servizio Età
KA A Motoveicoli massa complessiva fino a 1,3t Taxipubblico di piazza

N.c.c.noleggio con conducente

18
KB B Motoveicoli massa complessiva oltre a 1,3t

Autoveicoli max: 9 posti – 3,5t

Taxipubblico di piazza

N.c.c.noleggio con conducente

21
KB BE Motoveicoli massa complessiva oltre a 1,3t

Autoveicoli max: 9 posti – 3,5t

Autotreni max complesso 7t

Taxipubblico di piazza

N.c.c.noleggio con conducente

21
KC C Motoveicoli massa complessiva oltre a 1,3t

Autoveicoli max: 9 posti – 3,5t

Autocarri massa comlessiva oltre 7,5t

Taxipubblico di piazza

N.c.c.noleggio con conducente

18
KC CE Motoveicoli massa complessiva oltre a 1,3t

Autoveicoli max: 9 posti – 3,5t

Autorticolati, Autotreni e Autosnodati oltre 7,5t

Taxipubblico di piazza

N.c.c.noleggio con conducente

18