ADR(corsi)
CORSI INIZIALI & AGGIORNAMENTO Il trasporto delle merci classificate come “pericolose” su strada è stato regolamentato con quello che è noto come Accordo ADR, la sigla è la sintesi di: “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” denominazione ufficiale in lingua francese dell’ “Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada” firmato a Ginevra il 30 Settembre 1957. Qui sotto, sono catalogate e raggruppate le merci pericolose in relazione al tipo di pericolo che presentano, dividendole in classi contraddistinte da un numero di una o due cifre. Le diverse materie pericolose sono così suddivise:
L’art. 116 comma 9 del D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modifiche, impone che i titolari di patente di guida, nei casi previsti da accordi internazionali, per poter guidare veicoli destinati a determinati trasporti, debbano conseguire un certificato di formazione professionale rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri .
Per condurre veicoli di cui al punto 1 è necessario seguire un corso base e successivo esame, invece per condurre veicoli di cui al punto 2 o 3 si devono seguire i vari corsi di specializzazione e successivi esami (propedeutica l’abilitazione del corso base). Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di spegnimento fuochi, nonché lezioni di primo soccorso tenute da un medico specializzato. Conseguibile ad un età minima di 18 anni, muniti di patente di guida (categoria minima B), il C.F.P. è valido per 5 anni e può essere rinnovato nell’anno che precede la scadenza, mantenendo la stessa data di decorrenza, frequentando un corso di aggiornamento e successivo esame. Se scaduto di validità non sono previste proroghe ed il corso e successivo esame si svolgono con le modalità di un nuovo conseguimento.
MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 4 Prot. n. 28990 Roma, 26 marzo 2007 OGGETTO: Durata minima dei corsi di formazione professionale ADR. Per uniformità di comportamento, è stato richiesto da parte di alcuni S.I.I.T. di precisare la durata minima dei corsi di formazione professionale ADR e in particolare di quelli relativi alla formazione di aggiornamento. Tenuto conto di quanto prescritto dall’ ADR in relazione ai consolidati criteri di approvazione dei corsi, si riporta di seguito la durata minima dei corsi espressa in unità di insegnamento.
Inoltre, si rammenta che le unità d’insegnamento delle esercitazioni pratiche sono supplementari alle lezioni teoriche e quindi non devono essere conteggiate nel numero minimo riportato nella presente tabella. La durata dei corsi non può essere inferiore a due giorni. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini Nota: le “unità” di insegnamento si intendono di 45 min. ciascuna. |